Sentenza 429/1991 (ECLI:IT:COST:1991:429)
Massima numero 17667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/11/1991;  Decisione del  20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17663  17664  17665  17666


Titolo
SENT. 429/91 E. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - LEGITTIMAZIONE DEL PRETESO PADRE NATURALE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA MADRE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALE POSIZIONE DEI GENITORI - SCELTA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La determinazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore che ha ritenuto di riservare ai soli soggetti direttamente interessati, e cioe' ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della verita' "biologica" o della verita' "legale": una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, quale e' il presunto padre naturale, rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato ad una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il legislatore puo' compiere. Ne' vale opporre che l'equilibrio tra verita' legale, che tutela l'unita' della famiglia legittima (art. 29 Cost.) e verita' biologica (art. 30 Cost.) e' stato gia' modificato dalla legge n. 184/1983 con l'ammettere la promozione dell'azione di disconoscimento della paternita' su iniziativa del P.M., fino a quando il figlio non abbia compiuto sedici anni, giacche' la nuova norma, prevedendo che l'azione sia poi esercitata non dal pubblico ministero, ma, in nome e nell'interesse del figlio, da un curatore speciale, e' rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto dalla legge n. 151 del 1975. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.). - V., in riferimento al "favor veritatis" la sent. n. 134/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte