Sentenza 430/1991 (ECLI:IT:COST:1991:430)
Massima numero 17644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
20/11/1991; Decisione del
20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
17643
Titolo
SENT. 430/91 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE IN UN QUINDICESIMO DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA NELL'ULTIMO ANNO - DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER I DIPENDENTI STATALI - GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA' DI UNA COMPARAZIONE GLOBALE E NON SETTORIALE DEI RISPETTIVI SISTEMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 430/91 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE IN UN QUINDICESIMO DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA NELL'ULTIMO ANNO - DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER I DIPENDENTI STATALI - GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA' DI UNA COMPARAZIONE GLOBALE E NON SETTORIALE DEI RISPETTIVI SISTEMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono sistemi normativi diversi, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i rispettivi sistemi previdenziali. Dalla comparazione dei due sistemi - che deve essere globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate - si evidenzia, anzi, un trattamento dei dipendenti degli enti locali complessivamente piu' favorevole di quello dei dipendenti statali. Ne discende che, essendo impossibile comparare le due categorie di pubblici dipendenti, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo dell'indennita' premio di fine servizio per il personale degli enti locali in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno, anziche' in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in parte qua).
Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono sistemi normativi diversi, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i rispettivi sistemi previdenziali. Dalla comparazione dei due sistemi - che deve essere globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate - si evidenzia, anzi, un trattamento dei dipendenti degli enti locali complessivamente piu' favorevole di quello dei dipendenti statali. Ne discende che, essendo impossibile comparare le due categorie di pubblici dipendenti, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo dell'indennita' premio di fine servizio per il personale degli enti locali in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno, anziche' in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte