Sanità pubblica - Misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese - Contingente di personale a supporto del Commissario ad acta - Fissazione di un limite minimo, anziché massimo, di 25 unità proveniente dai ruoli regionali o da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale - Possibilità, per far fronte al prevalente fabbisogno della struttura commissariale, che provveda lo Stato - Omessa previsione - Violazione dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo statale, della competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici, del principio dell'equilibrio del bilancio regionale e lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 117, quarto comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 181 del 2020, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale per il rilancio della sanità calabrese provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di 25 unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo». La norma impugnata dalla Regione Calabria difetta di ragionevolezza e di proporzionalità, poiché affida alla stessa amministrazione regionale il compito di fornire la struttura di supporto del Commissario ad acta, quando sono proprio la grave inefficienza e il condizionamento ambientale di quest'ultima che hanno concorso a determinare le condizioni dell'attivazione del potere sostitutivo, con conseguente vulnus all'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e perdita della temporaneità insita nella natura del potere sostitutivo. La disposizione impugnata, imponendo alla Regione un onere organizzativo e finanziario indeterminato e ingiustificato, determina inoltre un'illegittima interferenza con la competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici, con il principio dell'equilibrio di bilancio regionale e con l'autonomia finanziaria dell'ente nell'allocazione delle spese. (Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2019 e n. 117 del 2018).
Il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. da un lato si giustifica solo in quanto l'intervento statale sia tale da garantire le esigenze unitarie della Repubblica compromesse invece dalla realtà istituzionale sostituita e, dall'altro, si caratterizza per una necessaria temporaneità e cedevolezza dell'intervento sostitutivo, dato il valore che l'ordinamento continua a riconoscere alla potenzialità del principio autonomistico. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2020, n. 179 del 2019, n. 74 del 2018, n. 44 del 2014 e n. 43 del 2004).