Previdenza - In genere - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici - Limiti alla piena indicizzazione - Previsione, dall'anno 2001, che la rivalutazione dell'intero assegno pensionistico sia calcolata secondo una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente a tre fasce in cui ricade l'importo dell'assegno - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, della garanzia previdenziale, del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 190001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, incide sui meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita. La regola generale di raffreddamento della dinamica rivalutativa delle pensioni che la norma censurata aveva introdotto a far data dal 1° gennaio 2001, già più volte derogata dalla legislazione successiva, è stata sostituita, a partire dal 1° gennaio 2022, dal meccanismo limitativo previsto dall’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019. Quest’ultima, dunque, è l’unica disposizione che, già applicata nell’anno 2022, sarebbe chiamata a governare la perequazione dei trattamenti pensionistici per l’anno 2023, nel caso di accoglimento delle questioni sollevate sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, pure censurato. (Precedente: S. 103/2023 - mass. 45575).