Ordinanza 431/1991 (ECLI:IT:COST:1991:431)
Massima numero 17669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
20/11/1991; Decisione del
20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
17668
Titolo
ORD. 431/91 B. REATI EDILIZI - ESCLUSIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - SANZIONI PENALI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIU' RIGOROSO DI QUELLO STABILITO PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN ZONE IL CUI PREGIO AMBIENTALE RISULTA DA PROVVEDIMENTO SPECIFICO - ELEVATA MISURA DEI MINIMI EDITTALI PREVISTI - GIUSTIFICAZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 431/91 B. REATI EDILIZI - ESCLUSIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - SANZIONI PENALI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIU' RIGOROSO DI QUELLO STABILITO PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN ZONE IL CUI PREGIO AMBIENTALE RISULTA DA PROVVEDIMENTO SPECIFICO - ELEVATA MISURA DEI MINIMI EDITTALI PREVISTI - GIUSTIFICAZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il diverso e piu' severo trattamento sanzionatorio previsto per le opere abusive realizzate in zone sottoposte al vincolo paesistico di cui alla legge n. 431/1988, rispetto a quello stabilito per le opere abusive eseguite in zone il cui pregio ambientale risulta da provvedimento specifico emanato ai sensi della legge precostituzionale n. 1427 del 1939, non e' censurabile sotto il profilo dell'art. 3 Cost. in quanto le violazioni operano su piani diversi avendo la citata legge n. 431/1988 introdotto, con la imposizione di un vincolo in ordine a vaste porzioni di territorio, una tutela del paesaggio improntata ad integrita' e globalita'. A parte cio', l'elevato minimo della pena edittale stabilito dalla norma impugnata deve ritenersi giustificato - come gia' ritenuto dalla Corte in fattispecie analoga - dall'esigenza correlata all'intento del legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare l'effettivita' degli strumenti medesimi, e di far fronte, tra l'altro, ai fenomeni di degrado urbanistico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul regime sanzionatorio in materia di reati urbanistici v. O. n. 377/1990.
Il diverso e piu' severo trattamento sanzionatorio previsto per le opere abusive realizzate in zone sottoposte al vincolo paesistico di cui alla legge n. 431/1988, rispetto a quello stabilito per le opere abusive eseguite in zone il cui pregio ambientale risulta da provvedimento specifico emanato ai sensi della legge precostituzionale n. 1427 del 1939, non e' censurabile sotto il profilo dell'art. 3 Cost. in quanto le violazioni operano su piani diversi avendo la citata legge n. 431/1988 introdotto, con la imposizione di un vincolo in ordine a vaste porzioni di territorio, una tutela del paesaggio improntata ad integrita' e globalita'. A parte cio', l'elevato minimo della pena edittale stabilito dalla norma impugnata deve ritenersi giustificato - come gia' ritenuto dalla Corte in fattispecie analoga - dall'esigenza correlata all'intento del legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare l'effettivita' degli strumenti medesimi, e di far fronte, tra l'altro, ai fenomeni di degrado urbanistico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul regime sanzionatorio in materia di reati urbanistici v. O. n. 377/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte