Ordinanza 432/1991 (ECLI:IT:COST:1991:432)
Massima numero 17642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
20/11/1991; Decisione del
20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 432/91. PROCESSO PENALE - NORME D'ATTUAZIONE - PROCEDIMENTO INIZIATO CON IL VECCHIO RITO E RESTITUITO DAL GIUDICE ISTRUTTORE AL P.M. - AVVISO ALLA PARTE OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA ASSENZA DI UN MECCANISMO DI RACCORDO TRA IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI ATTUAZIONE CHE AGEVOLI IL REINSERIMENTO DELLE PARTI OFFESE NEL NUOVO RITO E CONSENTA ALLE STESSE DI PROPORRE FORMALE OPPOSIZIONE EX ART. 410 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 432/91. PROCESSO PENALE - NORME D'ATTUAZIONE - PROCEDIMENTO INIZIATO CON IL VECCHIO RITO E RESTITUITO DAL GIUDICE ISTRUTTORE AL P.M. - AVVISO ALLA PARTE OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA ASSENZA DI UN MECCANISMO DI RACCORDO TRA IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI ATTUAZIONE CHE AGEVOLI IL REINSERIMENTO DELLE PARTI OFFESE NEL NUOVO RITO E CONSENTA ALLE STESSE DI PROPORRE FORMALE OPPOSIZIONE EX ART. 410 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, nella questione medesima, della disposizione impugnata in quanto attinente ad una fase in cui e' gia' avvenuta sia la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, sia la decisione del pubblico ministero di presentare al giudice la richiesta di archiviazione, e dovendo comunque escludersi che nell'ambito di essa possa trovare collocazione la norma di cui il giudice a quo lamenta la mancanza.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, nella questione medesima, della disposizione impugnata in quanto attinente ad una fase in cui e' gia' avvenuta sia la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, sia la decisione del pubblico ministero di presentare al giudice la richiesta di archiviazione, e dovendo comunque escludersi che nell'ambito di essa possa trovare collocazione la norma di cui il giudice a quo lamenta la mancanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte