Ordinanza 435/1991 (ECLI:IT:COST:1991:435)
Massima numero 17648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/11/1991; Decisione del
20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 435/91. REGIONE LOMBARDIA - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E TURISTICHE - CONCESSIONI EDILIZIE - COMPETENZE COMUNALI E REGIONALI - DISCIPLINA REGIONALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 435/91. REGIONE LOMBARDIA - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E TURISTICHE - CONCESSIONI EDILIZIE - COMPETENZE COMUNALI E REGIONALI - DISCIPLINA REGIONALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, formulata nei confronti dell'intera legge Regione Lombardia n. 39 del 1988 - ma in realta' avente ad oggetto gli artt. 5, primo comma e 6 della stessa legge regionale - in quanto relativa a norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, formulata nei confronti dell'intera legge Regione Lombardia n. 39 del 1988 - ma in realta' avente ad oggetto gli artt. 5, primo comma e 6 della stessa legge regionale - in quanto relativa a norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte