Ordinanza 436/1991 (ECLI:IT:COST:1991:436)
Massima numero 17800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  20/11/1991;  Decisione del  20/11/1991
Deposito del 27/11/1991; Pubblicazione in G. U. 04/12/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 436/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AVANZATA DAL P.M. DOPO IL DECORSO DEI TERMINI PREVISTI PER IL COMPIMENTO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DI ULTERIORI INDAGINI - RITENUTA PRECLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Il decorso del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, per il compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, essendo inutilizzabile la sola attivita' d'indagine eventualmente compiuta dal P.M. oltre il suddetto termine. Di conseguenza, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del codice di procedura penale non ha piu' modo di operare, mentre, in caso di ritenuta necessita' di ulteriori indagini, al rigoroso meccanismo legale sopraevidenziato viene a sostituirsi una "flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione della indispensabilita' di quelle indagini che il giudice e' chiamato ad indicare. Cade pertanto la censura di incostituzionalita', formulata in base all'erroneo assunto che la prescrizione dell'art. 407, terzo comma, cod.proc.pen. non soltanto precluderebbe l'utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, ma impedirebbe altresi' al giudice di adottare la procedura prevista dall'art. 409, quarto comma, stesso codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 cod.proc.pen., in relazione all'art. 407 stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost.). - In materia di richiesta al P.M. di ulteriori indagini da parte del G.I.P. presso la Pretura: S. n. 445/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte