Sentenza 437/1991 (ECLI:IT:COST:1991:437)
Massima numero 17919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
02/12/1991; Decisione del
02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 437/91 A. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE ALLA REGIONE - INCLUSIONE TRA DI ESSE, CON NORMA INTEGRATIVA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, DI TUTTE QUELLE RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DATANE, PER CIASCUNA MATERIA, DAL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - RITENUTA CONSEGUENTE COMPRENSIONE DELLA MATERIA DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO, CON MODIFICA DELLA PREESISTENTE RIPARTIZIONE, FRA QUELLE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - INSUSSISTENZA - CARATTERE INTERPRETATIVO E NON INNOVATIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 437/91 A. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE ALLA REGIONE - INCLUSIONE TRA DI ESSE, CON NORMA INTEGRATIVA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, DI TUTTE QUELLE RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DATANE, PER CIASCUNA MATERIA, DAL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - RITENUTA CONSEGUENTE COMPRENSIONE DELLA MATERIA DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO, CON MODIFICA DELLA PREESISTENTE RIPARTIZIONE, FRA QUELLE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - INSUSSISTENZA - CARATTERE INTERPRETATIVO E NON INNOVATIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6, terzo comma, delle Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanate con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, secondo cui "fra le funzioni amministrative trasferite alla Regione con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal d.P.R. n. 616 del 1977", e' norma meramente interpretativa che, al pari di varie altre presenti nell'ordinamento, mira ad adeguare le competenze delle Regioni ad autonomia differenziata alla consistenza delle corrispondenti attribuzioni riconosciute alle regioni ordinarie dopo il rimodellamento e l'ampliamento operato a favore di queste dal suindicato decreto. E poiche' tale disposizione si riferisce unicamente alle materie trasferite e non a quelle delegate, e' da escludere - contro quanto ritenuto dal giudice a quo - che essa abbia innovato la preesistente ripartizione delle competenze includendo la materia della tutela del paesaggio, che l'art. 6, n. 3, dello Statuto speciale assegna alla competenza attuativa-integrativa della Regione, in quella dell'urbanistica, dall'art. 4, n. 12, dello Statuto conferita alla sua competenza esclusiva, cadendo cosi' la possibilita' di ipotizzare, al riguardo, una qualche lesione dei precetti statutari. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
L'art. 6, terzo comma, delle Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanate con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, secondo cui "fra le funzioni amministrative trasferite alla Regione con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal d.P.R. n. 616 del 1977", e' norma meramente interpretativa che, al pari di varie altre presenti nell'ordinamento, mira ad adeguare le competenze delle Regioni ad autonomia differenziata alla consistenza delle corrispondenti attribuzioni riconosciute alle regioni ordinarie dopo il rimodellamento e l'ampliamento operato a favore di queste dal suindicato decreto. E poiche' tale disposizione si riferisce unicamente alle materie trasferite e non a quelle delegate, e' da escludere - contro quanto ritenuto dal giudice a quo - che essa abbia innovato la preesistente ripartizione delle competenze includendo la materia della tutela del paesaggio, che l'art. 6, n. 3, dello Statuto speciale assegna alla competenza attuativa-integrativa della Regione, in quella dell'urbanistica, dall'art. 4, n. 12, dello Statuto conferita alla sua competenza esclusiva, cadendo cosi' la possibilita' di ipotizzare, al riguardo, una qualche lesione dei precetti statutari. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 6
Altri parametri e norme interposte