Sentenza 437/1991 (ECLI:IT:COST:1991:437)
Massima numero 17920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/12/1991;  Decisione del  02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17919  17921  17922


Titolo
SENT. 437/91 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORMATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 431 DEL 1985 (C.D. LEGGE GALASSO) - IDENTIFICAZIONE DEI PIANI URBANISTICO-TERRITORIALI CON PARTICOLARE CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI E AMBIENTALI, DA REDIGERE SECONDO LA LEGGE STATALE RIGUARDO A DETERMINATE LOCALITA' E BENI, CON IL PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE - DENUNCIATA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - SOSTANZIALE CONFORMITA' DELLA NORMA REGIONALE AGLI OBBLIGHI PREVISTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 1 bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nel testo convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, alle regioni e' imposto l'obbligo di sottoporre il proprio territorio - per quanto riguarda le localita' e i beni indicati nell'art. 1 della medesima legge n. 431 - a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Non violano tale obbligo, ne' di conseguenza esorbitano dai limiti delle competenze della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle materie della tutela del paesaggio e dell'urbanistica (artt. 6, n. 3 e 4, n. 11 Statuto speciale) gli artt. 1 e 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, secondo cui la Regione provvede a identificare il "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali", previsto dall'art. 1 bis della citata legge n. 431 del 1985, con il Piano urbanistico regionale generale (art. 1), nonche' a predisporre la verifica del rispetto da parte del Piano urbanistico regionale generale dei valori paesistici e ambientali tutelati dalla predetta legge n. 431 e a prevedere l'eventuale conseguenziale revisione del Piano medesimo (art. 2). Infatti, come la Corte ha piu' volte gia' riconosciuto, nulla esclude - ed anzi l'art. 1 bis della legge n. 431 del 1985 specificamente autorizza - che gli strumenti pianificatori indicati nel citato art. 1 bis coincidano con i piani urbanistico-territoriali, purche' questi contengano una "specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali". Ed in una tale ottica, l'art. 2 della legge regionale fornisce una sufficiente garanzia contenendo la previsione degli adempimenti cui e' vincolata la Regione, mentre esula dalla competenza della Corte verificare se in concreto la Regione si sia attenuta, nell'esercizio delle relative funzioni amministrative, al rispetto di tale disciplina. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). - Sulla assimilazione del piano urbanistico regionale generale ai piani paesistici o a quelli urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di cui all'art. 1 bis della legge n. 431 del 1985, v. S. nn. 327/1990 e 344/1990 nonche' l'O. n. 385/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte