Sentenza 437/1991 (ECLI:IT:COST:1991:437)
Massima numero 17921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/12/1991;  Decisione del  02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17919  17920  17922


Titolo
SENT. 437/91 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORMATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE N. 431 DEL 1985 (C.D. LEGGE GALASSO) - LIMITAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALLA LEGGE N. 1497 DEL 1939 SOLO AD ALCUNI DEI COMUNI INTERESSATI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Sulla base dell'art. 1 bis delle disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, emanate con decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nel testo convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, i beni indicati nell'art. 1 della stessa sono "sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497" (art. 7), vincolo che consiste nella necessita' che gli interventi sui relativi beni siano sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'autorita' amministrativa regionale e, in caso d'inerzia di quest'ultima, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha altresi' il potere di annullare, con atto motivato, la predetta autorizzazione regionale. Come la Corte ha gia' affermato, questi poteri e controlli ministeriali sono posti "a estrema difesa" dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione), come "norme fondamentali di riforma economico-sociale", sicche' le disposizioni che li prevedono non possono essere derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo. Pertanto l'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, ponendosi - col prevedere che al vincolo paesaggistico indicato nella legge n. 1497 del 1939 siano soggetti, fra i beni suddetti, soltanto quelli situati nei "comuni dotati di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati al Piano urbanistico-regionale" - in radicale contrasto con il suddetto principio della legge statale, del quale dovrebbe essere attuazione, va dichiarato illegittimo per la diretta violazione - che ne consegue - dell'art. 6, n. 12, dello Statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte