Sentenza 438/1991 (ECLI:IT:COST:1991:438)
Massima numero 17891
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
02/12/1991; Decisione del
02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 438/91. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INTERVENTI SU BENI DI VALORE AMBIENTALE - NECESSITA' DI NULLA OSTA E COMUNICAZIONI AL MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI RIBADITA DALLA LOCALE SOPRINTENDENZA - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA DISAPPLICAZIONE, CON L'ATTO AMMINISTRATIVO STATALE IMPUGNATO, DI NORMA DI LEGGE REGIONALE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DI TALE NORMA - CONSEGUENTE CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNATIVA.
SENT. 438/91. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INTERVENTI SU BENI DI VALORE AMBIENTALE - NECESSITA' DI NULLA OSTA E COMUNICAZIONI AL MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI RIBADITA DALLA LOCALE SOPRINTENDENZA - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA DISAPPLICAZIONE, CON L'ATTO AMMINISTRATIVO STATALE IMPUGNATO, DI NORMA DI LEGGE REGIONALE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DI TALE NORMA - CONSEGUENTE CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNATIVA.
Testo
Per effetto della sentenza n. 437/1991, che ha pronunciato la illegittimita' costituzionale (in via conseguenziale) dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, e' venuto meno l'interesse della Regione alla decisione del ricorso per conflitto di attribuzione, da essa proposto, nei confronti dello Stato, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine, nella quale si afferma che anche con l'adozione di particolari strumenti urbanistici di valenza ambientale denominati "piani di conservazione e di sviluppo", per gli interventi sui beni suddetti, rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, e non viene meno la necessita' di dare immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate. Il ricorso della Regione si basa infatti essenzialmente sul rilievo che il provvedimento statale impugnato mira sostanzialmente a disporre una disapplicazione della suddetta norma della legge regionale n. 36 del 1989, ora non piu' esistente. (Inammissibilita', per mancanza di interesse a ricorrere, del ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine). - S. n. 437/1991.
Per effetto della sentenza n. 437/1991, che ha pronunciato la illegittimita' costituzionale (in via conseguenziale) dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, e' venuto meno l'interesse della Regione alla decisione del ricorso per conflitto di attribuzione, da essa proposto, nei confronti dello Stato, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine, nella quale si afferma che anche con l'adozione di particolari strumenti urbanistici di valenza ambientale denominati "piani di conservazione e di sviluppo", per gli interventi sui beni suddetti, rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, e non viene meno la necessita' di dare immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate. Il ricorso della Regione si basa infatti essenzialmente sul rilievo che il provvedimento statale impugnato mira sostanzialmente a disporre una disapplicazione della suddetta norma della legge regionale n. 36 del 1989, ora non piu' esistente. (Inammissibilita', per mancanza di interesse a ricorrere, del ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine). - S. n. 437/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 31
Altri parametri e norme interposte
legge regionale Friuli-Venezia Giulia 13/12/1989
n. 36
art. 0