Sentenza 439/1991 (ECLI:IT:COST:1991:439)
Massima numero 17695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/12/1991; Decisione del
02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 439/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA - LIMITI - FATTISPECIE.
SENT. 439/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA - LIMITI - FATTISPECIE.
Testo
Si puo' pervenire ad una declaratoria di inammissibilita' della sollevata questione di legittimita' costituzionale solo quando il difetto di giurisdizione del giudice a quo risulti "ictu oculi"; sia cioe' di tutta evidenza che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice adito. Nella specie non si puo' pervenire a tale risultato in quanto dall'ordinanza di rimessione si evince che il processo a quo - pendente innanzi a giudice ordinario (pretore di Milano) - ha per oggetto non l'impugnazione dell'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria dei lavoratori per temporanea difficoltosa situazione di mercato ma una richiesta degli stessi a tutela del loro diritto soggettivo all'intera retribuzione. - V. in materia, le ordd. nn. 102/1990 e 283/1990.
Si puo' pervenire ad una declaratoria di inammissibilita' della sollevata questione di legittimita' costituzionale solo quando il difetto di giurisdizione del giudice a quo risulti "ictu oculi"; sia cioe' di tutta evidenza che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice adito. Nella specie non si puo' pervenire a tale risultato in quanto dall'ordinanza di rimessione si evince che il processo a quo - pendente innanzi a giudice ordinario (pretore di Milano) - ha per oggetto non l'impugnazione dell'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria dei lavoratori per temporanea difficoltosa situazione di mercato ma una richiesta degli stessi a tutela del loro diritto soggettivo all'intera retribuzione. - V. in materia, le ordd. nn. 102/1990 e 283/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte