Sentenza 439/1991 (ECLI:IT:COST:1991:439)
Massima numero 17696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  02/12/1991;  Decisione del  02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17695  17697  17698


Titolo
SENT. 439/91 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - CONTENUTO - FATTISPECIE.

Testo
Una questione incidentale di illegittimita' costituzionale e' inammissibile quando il giudice a quo non effettui nell'ordinanza di rimessione l'esame della rilevanza corredandola di adeguata motivazione, cioe' quando ometta di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilita' della disposizione impugnata. Nella specie il giudice remittente, invece, ha effettuato l'esame della rilevanza della questione ed ha considerato che proprio la disposizione censurata, la quale era stata posta a base dell'autorizzazione alla integrazione salariale, cioe' della pratica riduzione della retribuzione, impediva l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'intera retribuzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte