Sentenza 439/1991 (ECLI:IT:COST:1991:439)
Massima numero 17698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/12/1991; Decisione del
02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 439/91 D. LAVORO - IMPRESE IN CRISI PER TEMPORANEE SITUAZIONI DI MERCATO - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA', CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRA LAVORATORI - LAMENTATA ALTERAZIONE DELLE REGOLE DI MERCATO E DELLA CONCORRENZA CON TRASFERIMENTO DEL RISCHIO D'IMPRESA SUI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - SCELTA DI POLITICA SOCIO-ECONOMICA DEL LEGISLATORE A TUTELA DEL LAVORATORE E DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 439/91 D. LAVORO - IMPRESE IN CRISI PER TEMPORANEE SITUAZIONI DI MERCATO - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA', CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRA LAVORATORI - LAMENTATA ALTERAZIONE DELLE REGOLE DI MERCATO E DELLA CONCORRENZA CON TRASFERIMENTO DEL RISCHIO D'IMPRESA SUI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - SCELTA DI POLITICA SOCIO-ECONOMICA DEL LEGISLATORE A TUTELA DEL LAVORATORE E DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'integrazione salariale ordinaria, quando viene concessa nel rispetto delle condizioni sostanziali e formali previste dalla legge (v. massima C), non da' luogo a violazioni dell'art. 3, primo comma, Cost. perche' la scelta operata dal legislatore non e' ne' arbitraria ne' irrazionale, ma e' diretta ad impedire l'estraneazione del lavoratore dalla organizzazione economica, sociale e politica del paese, ed a salvaguardare la sua dignita' umana e, pur essendo applicabile di volta in volta, a particolari categorie di lavoratori, non turba l'eguaglianza degli altri lavoratori. Peraltro il fatto che prenda il posto della retribuzione in una situazione di sospensione dell'attivita' o di riduzione dell'orario di lavoro, trova equo contemperamento nella conservazione del posto di lavoro, venendo cosi' ad avere anche una innegabile finalita' previdenziale, poiche' concreta un mezzo di tutela del lavoratore contro il rischio della disoccupazione involontaria. Neanche e' violato l'art. 41, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, perche' l'accesso alla integrazione salariale e' consentito a tutti gli imprenditori, sempre che si verifichi una delle cause integrabili previste, in condizione di perfetta parita', nei settori in cui essi operano, senza alcuna differenziazione. Non sono, infine, violate nemmeno le norme comunitarie perche' le leggi che prevedono le suddette misure sono emanate proprio in esecuzione di direttive C.E.E. e sono comuni a tutti i paesi che ne fanno parte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 1, lett. b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, e 97, primo comma, Cost.).
L'integrazione salariale ordinaria, quando viene concessa nel rispetto delle condizioni sostanziali e formali previste dalla legge (v. massima C), non da' luogo a violazioni dell'art. 3, primo comma, Cost. perche' la scelta operata dal legislatore non e' ne' arbitraria ne' irrazionale, ma e' diretta ad impedire l'estraneazione del lavoratore dalla organizzazione economica, sociale e politica del paese, ed a salvaguardare la sua dignita' umana e, pur essendo applicabile di volta in volta, a particolari categorie di lavoratori, non turba l'eguaglianza degli altri lavoratori. Peraltro il fatto che prenda il posto della retribuzione in una situazione di sospensione dell'attivita' o di riduzione dell'orario di lavoro, trova equo contemperamento nella conservazione del posto di lavoro, venendo cosi' ad avere anche una innegabile finalita' previdenziale, poiche' concreta un mezzo di tutela del lavoratore contro il rischio della disoccupazione involontaria. Neanche e' violato l'art. 41, primo e secondo comma, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, perche' l'accesso alla integrazione salariale e' consentito a tutti gli imprenditori, sempre che si verifichi una delle cause integrabili previste, in condizione di perfetta parita', nei settori in cui essi operano, senza alcuna differenziazione. Non sono, infine, violate nemmeno le norme comunitarie perche' le leggi che prevedono le suddette misure sono emanate proprio in esecuzione di direttive C.E.E. e sono comuni a tutti i paesi che ne fanno parte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 1, lett. b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 41, primo e secondo comma, e 97, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 1
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte