Sentenza 440/1991 (ECLI:IT:COST:1991:440)
Massima numero 17680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/12/1991; Decisione del
02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 440/91 B. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - PERSONALE MEDICO E VETERINARIO IN POSIZIONE APICALE - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIRIGENTI CIVILI DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON OMOGENEITA' DELLE CATEGORIE POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 440/91 B. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - PERSONALE MEDICO E VETERINARIO IN POSIZIONE APICALE - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIRIGENTI CIVILI DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON OMOGENEITA' DELLE CATEGORIE POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le categorie dei primari medici e dei dirigenti veterinari delle U.S.L. e quella dei dirigenti civili dello Stato non sono omogenee giacche' i primi, specie a seguito della riforma sanitaria, svolgono funzioni nettamente differenziate rispetto a quelle dei dirigenti statali: anche se possono cogliersi alcune convergenze di modeste entita', e' significativo che ai primari medici non sia attribuita l'attuazione dei fini e degli interessi dell'ente ne' la sua rappresentanza esterna con le connesse responsabilita'. Pertanto la mancata previsione, per il personale medico e veterinario delle U.S.L. in posizione apicale, a differenza di quanto disposto per i dirigenti civili dello Stato, del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per il conseguimento del massimo della pensione, non e' censurabile sotto il profilo del principio di eguaglianza. Tanto piu' in quanto la regola dei settant'anni rimane ancora allo stato di tendenza, nella mera intenzione del legislatore manifestata nel corso dei lavori preparatori della legge n. 50 del 1991, emanata a favore dei primari medici ospedalieri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 1, comma quarto-quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Le categorie dei primari medici e dei dirigenti veterinari delle U.S.L. e quella dei dirigenti civili dello Stato non sono omogenee giacche' i primi, specie a seguito della riforma sanitaria, svolgono funzioni nettamente differenziate rispetto a quelle dei dirigenti statali: anche se possono cogliersi alcune convergenze di modeste entita', e' significativo che ai primari medici non sia attribuita l'attuazione dei fini e degli interessi dell'ente ne' la sua rappresentanza esterna con le connesse responsabilita'. Pertanto la mancata previsione, per il personale medico e veterinario delle U.S.L. in posizione apicale, a differenza di quanto disposto per i dirigenti civili dello Stato, del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per il conseguimento del massimo della pensione, non e' censurabile sotto il profilo del principio di eguaglianza. Tanto piu' in quanto la regola dei settant'anni rimane ancora allo stato di tendenza, nella mera intenzione del legislatore manifestata nel corso dei lavori preparatori della legge n. 50 del 1991, emanata a favore dei primari medici ospedalieri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 1, comma quarto-quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte