Sentenza 440/1991 (ECLI:IT:COST:1991:440)
Massima numero 17682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/12/1991; Decisione del
02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 440/91 D. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - PERSONALE MEDICO E VETERINARIO IN POSIZIONE APICALE - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DEI PENSIONATI ALLA GIUSTA PENSIONE QUALE RETRIBUZIONE DIFFERITA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 440/91 D. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - PERSONALE MEDICO E VETERINARIO IN POSIZIONE APICALE - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DEI PENSIONATI ALLA GIUSTA PENSIONE QUALE RETRIBUZIONE DIFFERITA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come piu' volte affermato dalla Corte, sono affidati alla discrezionalita' del legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali, il rafforzamento della tutela previdenziale, le variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione, per tutti i lavoratori, della pensione minima, cui e' finalizzato il lavoro prestato e la determinazione dell'eta' lavorativa, per la tutela delle esigenze di vita e la soddisfazione dei bisogni. Il prolungamento dell'eta' lavorativa va apprezzato e protetto perche' al lavoratore sia garantita la pensione al minimo, ma non puo' godere di eguale protezione e garanzia il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo: mentre nella prima ipotesi trattasi di valutazioni equitative che tendono a conferire il massimo di effettivita' alla garanzia del diritto sociale alla pensione, da riconoscersi a tutti i lavoratori in base all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e di un obiettivo che rientra in finalita' costituzionalmente protette, l'altra garanzia rientra nella discrezionalita' del legislatore e, siccome e' solo una tendenza, allo stato giustificata da situazioni peculiari, la discrezionalita' non degrada a manifesta irrazionalita'. Non contrasta dunque con l'indicato precetto costituzionale la mancata previsione, per il personale medico e veterinario delle U.S.L. in posizione apicale, del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il massimo della pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 1, comma quarto-quinquies d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.). - Riguardo ai su enunciati principi: S. nn. 180/1982, 173/1986, 710/1988, 444/1990, 461/1989, 238/1988 e O. n. 17/1990.
Come piu' volte affermato dalla Corte, sono affidati alla discrezionalita' del legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali, il rafforzamento della tutela previdenziale, le variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione, per tutti i lavoratori, della pensione minima, cui e' finalizzato il lavoro prestato e la determinazione dell'eta' lavorativa, per la tutela delle esigenze di vita e la soddisfazione dei bisogni. Il prolungamento dell'eta' lavorativa va apprezzato e protetto perche' al lavoratore sia garantita la pensione al minimo, ma non puo' godere di eguale protezione e garanzia il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo: mentre nella prima ipotesi trattasi di valutazioni equitative che tendono a conferire il massimo di effettivita' alla garanzia del diritto sociale alla pensione, da riconoscersi a tutti i lavoratori in base all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e di un obiettivo che rientra in finalita' costituzionalmente protette, l'altra garanzia rientra nella discrezionalita' del legislatore e, siccome e' solo una tendenza, allo stato giustificata da situazioni peculiari, la discrezionalita' non degrada a manifesta irrazionalita'. Non contrasta dunque con l'indicato precetto costituzionale la mancata previsione, per il personale medico e veterinario delle U.S.L. in posizione apicale, del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il massimo della pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 1, comma quarto-quinquies d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.). - Riguardo ai su enunciati principi: S. nn. 180/1982, 173/1986, 710/1988, 444/1990, 461/1989, 238/1988 e O. n. 17/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte