Sentenza 440/1991 (ECLI:IT:COST:1991:440)
Massima numero 17683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/12/1991; Decisione del
02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 440/91 E. IMPIEGO PUBBLICO - PRIMARI MEDICI OSPEDALIERI - POSSIBILITA' DI ESSERE TRATTENUTI IN SERVIZIO FINO A SETTANT'ANNI A FINI PREVIDENZIALI - MANCATA ESTENSIONE DI DETTO BENEFICIO AI PRIMARI MEDICI OSPEDALIERI COLLOCATI A RIPOSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CHE LO HA ACCORDATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) PROPORZIONATA ED ADEGUATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 440/91 E. IMPIEGO PUBBLICO - PRIMARI MEDICI OSPEDALIERI - POSSIBILITA' DI ESSERE TRATTENUTI IN SERVIZIO FINO A SETTANT'ANNI A FINI PREVIDENZIALI - MANCATA ESTENSIONE DI DETTO BENEFICIO AI PRIMARI MEDICI OSPEDALIERI COLLOCATI A RIPOSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CHE LO HA ACCORDATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) PROPORZIONATA ED ADEGUATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'aver previsto l'applicazione dei benefici previdenziali conseguenti al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' di cui alla legge n. 50 del 1991, solo nei confronti dei primari non ancora collocati a riposo al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, (21 febbraio 1991), e non anche a favore dei primari a tale data gia' collocati a riposo, non e' censurabile sotto il profilo degli artt. 3 e 38, secondo comma Cost., in quanto, come gia' ripetutamente affermato, rientra nella discrezionalita' del legislatore la fissazione dell'entrata in vigore della legge emanata ed essendo, peraltro, connaturale alla generalita' delle leggi la demarcazione temporale. Ne' sussiste irrazionalita', atteso che l'impugnazione del collocamento a riposo non produce l'effetto di conservare in vita il rapporto di impiego cessato alla data prestabilita. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge 19 febbraio 1991, n. 50, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - S. nn. 268/1986 e 301/1986; 1032/1988; O. 419/1990 sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla data di entrata in vigore delle leggi.
L'aver previsto l'applicazione dei benefici previdenziali conseguenti al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' di cui alla legge n. 50 del 1991, solo nei confronti dei primari non ancora collocati a riposo al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, (21 febbraio 1991), e non anche a favore dei primari a tale data gia' collocati a riposo, non e' censurabile sotto il profilo degli artt. 3 e 38, secondo comma Cost., in quanto, come gia' ripetutamente affermato, rientra nella discrezionalita' del legislatore la fissazione dell'entrata in vigore della legge emanata ed essendo, peraltro, connaturale alla generalita' delle leggi la demarcazione temporale. Ne' sussiste irrazionalita', atteso che l'impugnazione del collocamento a riposo non produce l'effetto di conservare in vita il rapporto di impiego cessato alla data prestabilita. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge 19 febbraio 1991, n. 50, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - S. nn. 268/1986 e 301/1986; 1032/1988; O. 419/1990 sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla data di entrata in vigore delle leggi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte