Sentenza 168/2021 (ECLI:IT:COST:2021:168)
Massima numero 44189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/06/2021;  Decisione del  24/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44182  44183  44184  44185  44186  44187  44188  44190  44191  44192  44193  44194  44195


Titolo
Sanità pubblica - Misure straordinarie volte a rafforzare i poteri del commissario ad acta stante la perdurante criticità della sanità calabrese - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione del principio autonomistico, delle competenze regionali nelle materie del coordinamento della finanza pubblica e dell'organizzazione degli uffici, del principio di leale collaborazione, della funzione legislativa riservata al Consiglio regionale, carenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo statale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - degli artt. 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, che rispettivamente, disciplinano: le modalità di nomina di un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale (SSR); l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture; le procedure per avvalersi dei mezzi di acquisto e di negoziazione; e che, inoltre stabiliscono il periodo temporale di vigenza delle disposizioni impugnate e prevedono la possibilità, da parte del Consiglio dei ministri, di aggiornare il mandato commissariale; nonché stabiliscono la cessazione dei direttori generali degli enti del SSR e di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario preposto ad aziende o enti del medesimo servizio sanitario, eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020. Le norme impugnate risultano fisiologicamente ascrivibili al potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., nonché alla competenza statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti il diritto alla salute e ai principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, poiché introducono misure straordinarie volte a rafforzare i poteri del commissario ad acta nella perdurante sussistenza di una situazione estremamente critica nella sanità calabrese e pongono precetti che sono funzionali allo scopo dell'erogazione dei LEA e del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari. Esse non si pongono in contrasto con il principio di leale collaborazione, poiché la partecipazione della Regione al percorso di risanamento risulta assicurata dal confronto con lo Stato in sede di verifica dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario; peraltro tale principio non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2021, n. 233 del 2019 e n. 200 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/11/2020  n. 150  art. 2  co. 1

decreto-legge  10/11/2020  n. 150  art. 2  co. 2

decreto-legge  10/11/2020  n. 150  art. 3  co. 1

decreto-legge  10/11/2020  n. 150  art. 6  co. 2

decreto-legge  10/11/2020  n. 150  art. 7  co. 1

decreto-legge  10/11/2020  n. 150  art. 7  co. 3

decreto-legge  10/11/2020  n. 150  art. 7  co. 4

legge  30/12/2020  n. 181  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 120  co. 2

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte