Ordinanza 442/1991 (ECLI:IT:COST:1991:442)
Massima numero 17655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  02/12/1991;  Decisione del  02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 442/91. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONI OGGETTIVE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE PERSISTENZA DI TALI RESTRIZIONI IN PRESENZA DELLA RITENUTA POSSIBILITA' DI PATTEGGIAMENTO ANCHE PER REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PIU' GRAVI DI QUELLI ESCLUSI - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, introdotto dal nuovo codice di procedura penale, non ha modificato il regime delle sanzioni sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689 del 1981 e pertanto permane inalterata, anche agli effetti del nuovo "patteggiamento", la previsione dettata dall'art. 54 di tale legge, che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente - limita l'applicabilita' delle pene sostitutive ai reati di competenza del pretore. Viene quindi a cadere la premessa sulla quale il rimettente fonda il prospettato dubbio di costituzionalita' circa la ragionevolezza delle esclusioni oggettive stabilite dalla norma. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte