Ordinanza 447/1991 (ECLI:IT:COST:1991:447)
Massima numero 17671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
02/12/1991; Decisione del
02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
ORD. 447/91 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DELLA CORTE (CONTENUTI E LIMITI) - FONDAMENTO DELLE RAGIONI IN BASE ALLE QUALI IL GIUDICE A QUO HA RITENUTO LA PROPRIA COMPETENZA TERRITORIALE - OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
ORD. 447/91 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DELLA CORTE (CONTENUTI E LIMITI) - FONDAMENTO DELLE RAGIONI IN BASE ALLE QUALI IL GIUDICE A QUO HA RITENUTO LA PROPRIA COMPETENZA TERRITORIALE - OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
La Corte costituzionale non e' tenuta a verificare l'esattezza o meno delle ragioni che abbiano indotto il giudice a quo (nella specie la Commissione tributaria di primo grado di Verbania), sull'implicito presupposto della ritenuta sua competenza territoriale, a non spogliarsi della controversia in accoglimento dell'eccezione sollevata da una delle parti in causa.
La Corte costituzionale non e' tenuta a verificare l'esattezza o meno delle ragioni che abbiano indotto il giudice a quo (nella specie la Commissione tributaria di primo grado di Verbania), sull'implicito presupposto della ritenuta sua competenza territoriale, a non spogliarsi della controversia in accoglimento dell'eccezione sollevata da una delle parti in causa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte