Ordinanza 447/1991 (ECLI:IT:COST:1991:447)
Massima numero 17672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  02/12/1991;  Decisione del  02/12/1991
Deposito del 09/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17670  17671


Titolo
ORD. 447/91 C. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - OBBLIGO DI VERSAMENTO ANCHE PER LA PARTE DELL'IMPOSTA DA PRESUMERSI DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI ARMI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, E IN PARTICOLARE DELLE LIBERTA' PERSONALE, RELIGIOSA E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, sia perche' nell'ordinanza non risulta di quale somma il contribuente ricorrente richiede il rimborso, sia perche' il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in ordine ai parametri che si assumono violati. - Nello stesso senso, in giudizio concernente identica questione: O. n. 389/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte