Sentenza 168/2021 (ECLI:IT:COST:2021:168)
Massima numero 44190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/06/2021; Decisione del
24/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Sanità pubblica - Misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese - Modalità di nomina di un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale (SSR) - Cessazione dei direttori generali degli enti del SSR, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario preposto ad aziende o enti del medesimo servizio sanitario, eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020 - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione delle competenze regionali nella materia della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese - Modalità di nomina di un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale (SSR) - Cessazione dei direttori generali degli enti del SSR, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario preposto ad aziende o enti del medesimo servizio sanitario, eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020 - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione delle competenze regionali nella materia della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 120 e 121 Cost. - dell'art. 2, commi 1 e 2, e 7, comma 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito che, nell'ambito delle misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese, disciplinano le modalità di nomina dei commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e la cessazione dalle funzioni degli organi eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020. Le norme impugnate vanno ricondotte in via prevalente a titoli di competenza esclusiva statale, sia perché concernenti l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., sia perché ascrivibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 120 e 121 Cost. - dell'art. 2, commi 1 e 2, e 7, comma 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito che, nell'ambito delle misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese, disciplinano le modalità di nomina dei commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e la cessazione dalle funzioni degli organi eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020. Le norme impugnate vanno ricondotte in via prevalente a titoli di competenza esclusiva statale, sia perché concernenti l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., sia perché ascrivibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/11/2020
n. 150
art. 2
co. 1
decreto-legge
10/11/2020
n. 150
art. 2
co. 2
decreto-legge
10/11/2020
n. 150
art. 7
co. 4
legge
30/12/2020
n. 181
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte