Sentenza 448/1991 (ECLI:IT:COST:1991:448)
Massima numero 17685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  04/12/1991;  Decisione del  04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17686


Titolo
SENT.448/91 A. REATI E PENE - PECULATO PER DISTRAZIONE - ABOLIZIONE DI TALE FATTISPECIE CRIMINOSA A SEGUITO DELLA L. N. 86/1990 CHE HA TUTTAVIA RICOMPRESO L'IPOTESI CLASSICA DI DISTRAZIONE (DESTINAZIONE INDEBITA DI RISORSE PUBBLICHE AL DI FUORI DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE) NELLA FATTISPECIE DI ABUSO IN ATTI D'UFFICIO DI CUI ALL'ART. 323 COD.PEN. - CONSEGUENTE PERSISTENZA DELLA PUNIBILITA' ANCHE SE SOTTO ALTRO TITOLO.

Testo
Con l'abolizione, nell'art. 314 cod. pen., cosi' come novellato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, della figura del peculato per distrazione, non si e' inteso decriminalizzare tutte le condotte che nella stessa venivano ricomprese, in quanto molte di esse - come emerge dai lavori preparatori alla l. n. 86 del 1990 - ed in particolare le ipotesi di distrazione consistenti nella destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente, vengono ad essere oggi ricomprese nel delitto di abuso in atti d'ufficio di cui al nuovo testo dell'art. 323 c.p., cosi' come le ipotesi di distrazione momentanea con immediata restituzione della cosa appartenente alla pubblica amministrazione, rientrano nella ipotesi attenuata di peculato d'uso prevista dal secondo comma del novellato art. 314 c.p..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte