Sentenza 448/1991 (ECLI:IT:COST:1991:448)
Massima numero 17686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
17685
Titolo
SENT. 448/91 B. REATI MILITARI - PECULATO PER DISTRAZIONE MILITARE - MANCATA ESTENSIONE A TALE FATTISPECIE CRIMINOSA DELLE DELIMITAZIONI DI PUNIBILITA' PREVISTE DALLA L. N. 86/1990 PER L'ANALOGA FIGURA DEL PECULATO PER DISTRAZIONE COMUNE - RICONOSCIUTA IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 448/91 B. REATI MILITARI - PECULATO PER DISTRAZIONE MILITARE - MANCATA ESTENSIONE A TALE FATTISPECIE CRIMINOSA DELLE DELIMITAZIONI DI PUNIBILITA' PREVISTE DALLA L. N. 86/1990 PER L'ANALOGA FIGURA DEL PECULATO PER DISTRAZIONE COMUNE - RICONOSCIUTA IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La fattispecie del peculato comune e del peculato militare (come gia' affermato), sono sostanzialmente identiche avendo in comune sia l'elemento materiale che l'elemento psicologico ed essendo identico il bene protetto (denaro o cose mobili appartenenti alla pubblica amministrazione), sicche' appare irragionevole la previsione di un differente trattamento sanzionatorio derivante dalla mancata estensione al peculato militare della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 86/1990 per il peculato comune. La caducazione, che ne consegue, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione, non comporta tuttavia un vuoto di disciplina ne' una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, ma solo l'applicazione, ex art. 16 c.p., di norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali, quali il codice penale militare di pace, quando, come nel caso, da questo non sia (gia') stabilito altrimenti. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 215 c.p.m.p., limitatamente alle parole "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri". - S. n. 479/1990
La fattispecie del peculato comune e del peculato militare (come gia' affermato), sono sostanzialmente identiche avendo in comune sia l'elemento materiale che l'elemento psicologico ed essendo identico il bene protetto (denaro o cose mobili appartenenti alla pubblica amministrazione), sicche' appare irragionevole la previsione di un differente trattamento sanzionatorio derivante dalla mancata estensione al peculato militare della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 86/1990 per il peculato comune. La caducazione, che ne consegue, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione, non comporta tuttavia un vuoto di disciplina ne' una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, ma solo l'applicazione, ex art. 16 c.p., di norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali, quali il codice penale militare di pace, quando, come nel caso, da questo non sia (gia') stabilito altrimenti. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 215 c.p.m.p., limitatamente alle parole "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri". - S. n. 479/1990
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte