Sentenza 450/1991 (ECLI:IT:COST:1991:450)
Massima numero 17699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  04/12/1991;  Decisione del  04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 450/91. PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - MATRIMONIO CELEBRATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI IL DANTE CAUSA HA CONTRATTO LE FERITE O LE MALATTIE - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - CONDIZIONI - DURATA ALMENO ANNUALE DEL RAPPORTO IN ASSENZA DI PROLE - INDEBITO CONDIZIONAMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Le norme che escludono che il coniuge superstite abbia diritto alla pensione di guerra, quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte dal dante causa le ferite o malattie che ne hanno causato il decesso, sia durato, in assenza di prole, meno di un anno, contrastano con valori costituzionalmente protetti in quanto il rapporto coniugale non e' sottoponibile, in ordine alla pensione, a limitazioni temporali. Infatti, nei confronti del matrimonio - come la Corte ha in piu' occasioni rilevato - non deve sfavorevolmente incidere alcunche' di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo e', e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, sottratto dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorche' eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento. Sono percio' costituzionalmente illegittimi gli artt. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui, nella suindicata ipotesi, non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra. - V. in materia di diritto alla pensione di reversibilita', per le vedove, le sentt. nn. 73/1987, 123/1990 e 189/1991, e per i soggetti che non avessero potuto contrarre matrimonio a causa degli eventi di guerra ma per i quali fossero intervenute le pubblicazioni matrimoniali, la sent. n. 5/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte