Sentenza 451/1991 (ECLI:IT:COST:1991:451)
Massima numero 17718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 451/91. UNIVERSITA' - COMMISSIONI PER I GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO - COMPOSIZIONE - RICONOSCIMENTO, CON LA LEGGE N. 341 DEL 1988, PER IL TEMPO TRA IL D.P.R. N. 382 DEL 1980 E LA LEGGE N. 705 DEL 1985, AI DOCENTI IN ASPETTATIVA OBBLIGATORIA, OLTRE CHE DELL'ELETTORATO ATTIVO, DELL'ELETTORATO PASSIVO - CARATTERE SOSTANZIALMENTE INNOVATIVO DELLA NORMA E CONSEGUENTE SUA EFFICACIA DI SANATORIA DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI DELL'AMMINISTRAZIONE, CON INDEBITA INCIDENZA SUI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE - NATURA INTERPRETATIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 451/91. UNIVERSITA' - COMMISSIONI PER I GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO - COMPOSIZIONE - RICONOSCIMENTO, CON LA LEGGE N. 341 DEL 1988, PER IL TEMPO TRA IL D.P.R. N. 382 DEL 1980 E LA LEGGE N. 705 DEL 1985, AI DOCENTI IN ASPETTATIVA OBBLIGATORIA, OLTRE CHE DELL'ELETTORATO ATTIVO, DELL'ELETTORATO PASSIVO - CARATTERE SOSTANZIALMENTE INNOVATIVO DELLA NORMA E CONSEGUENTE SUA EFFICACIA DI SANATORIA DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI DELL'AMMINISTRAZIONE, CON INDEBITA INCIDENZA SUI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE - NATURA INTERPRETATIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel riconoscere, con l'impugnato art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, ai docenti universitari collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita', riguardo alla formazione delle commissioni per i giudizi di idoneita' a professore associato, per il tempo intercorso fra il d.P.R. n. 382 del 1980 e la legge n. 705 del 1985, oltre all'elettorato attivo, l'elettorato passivo, si e' posta in essere una norma - cosi' come dichiarato dal legislatore - di "interpretazione autentica" e percio' non innovativa. Il d.P.R. n. 382 del 1980, infatti, nel garantire ai suddetti docenti la possibilita' di svolgere a domanda, presso l'Universita' di cui fossero titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e di ricerca, nulla prescriveva in ordine all'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali. La novita', consistente nell'eliminazione dell'elettorato passivo, e' propria e soltanto della legge n. 705 del 1985, che pero' dispone per l'avvenire. Con la legge n. 341 del 1988 si e' dunque inteso risolvere una fase di incertezza normativa non colmabile per deduzione dalla ratio della riforma del 1980, per cui vanno respinte le censure di incostituzionalita' formulate sugli insussistenti presupposti del carattere sostanzialmente innovativo della disposizione censurata e conseguentemente di una non consentita sua funzione di sanatoria della prassi amministrativa con la quale, vigente il d.P.R. n. 382 del 1980, ai suddetti docenti si era attribuito anche l'elettorato passivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.).
Nel riconoscere, con l'impugnato art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, ai docenti universitari collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita', riguardo alla formazione delle commissioni per i giudizi di idoneita' a professore associato, per il tempo intercorso fra il d.P.R. n. 382 del 1980 e la legge n. 705 del 1985, oltre all'elettorato attivo, l'elettorato passivo, si e' posta in essere una norma - cosi' come dichiarato dal legislatore - di "interpretazione autentica" e percio' non innovativa. Il d.P.R. n. 382 del 1980, infatti, nel garantire ai suddetti docenti la possibilita' di svolgere a domanda, presso l'Universita' di cui fossero titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e di ricerca, nulla prescriveva in ordine all'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali. La novita', consistente nell'eliminazione dell'elettorato passivo, e' propria e soltanto della legge n. 705 del 1985, che pero' dispone per l'avvenire. Con la legge n. 341 del 1988 si e' dunque inteso risolvere una fase di incertezza normativa non colmabile per deduzione dalla ratio della riforma del 1980, per cui vanno respinte le censure di incostituzionalita' formulate sugli insussistenti presupposti del carattere sostanzialmente innovativo della disposizione censurata e conseguentemente di una non consentita sua funzione di sanatoria della prassi amministrativa con la quale, vigente il d.P.R. n. 382 del 1980, ai suddetti docenti si era attribuito anche l'elettorato passivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte