Sentenza 453/1991 (ECLI:IT:COST:1991:453)
Massima numero 17924
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 453/91 B. AGRICOLTURA - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI - ELENCAZIONE, IN DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DEGLI ORGANI E DEGLI ENTI A TALI INTERVENTI PREPOSTI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'
SENT. 453/91 B. AGRICOLTURA - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI - ELENCAZIONE, IN DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DEGLI ORGANI E DEGLI ENTI A TALI INTERVENTI PREPOSTI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'
Testo
In ordine all'impugnativa, da parte della Regione Emilia Romagna, per lamentata violazione delle competenze della Regione, dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura 19 febbraio 1991, n. 63, secondo cui l'intervento ivi previsto, per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e' attuato dal Ministro dell'agricoltura, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA, vi e' carenza di interesse a ricorrere. Da un lato infatti la ricorrente non contesta in radice la presenza di qualsivoglia ruolo degli organi statali in materia, e dall'altro la norma si limita ad una semplice elencazione senza precisare quali siano il ruolo e la funzione attribuiti ai singoli soggetti elencati, non avendo alcun rilievo l'ordine in cui gli stessi sono menzionati. (Inammissibilita', in ordine all'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63, del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - Nello stesso senso, riguardo a questione sollevata sull'identica norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura 8 febbraio 1990, n. 35: S. n. 448/1990.
In ordine all'impugnativa, da parte della Regione Emilia Romagna, per lamentata violazione delle competenze della Regione, dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura 19 febbraio 1991, n. 63, secondo cui l'intervento ivi previsto, per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e' attuato dal Ministro dell'agricoltura, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA, vi e' carenza di interesse a ricorrere. Da un lato infatti la ricorrente non contesta in radice la presenza di qualsivoglia ruolo degli organi statali in materia, e dall'altro la norma si limita ad una semplice elencazione senza precisare quali siano il ruolo e la funzione attribuiti ai singoli soggetti elencati, non avendo alcun rilievo l'ordine in cui gli stessi sono menzionati. (Inammissibilita', in ordine all'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63, del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - Nello stesso senso, riguardo a questione sollevata sull'identica norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura 8 febbraio 1990, n. 35: S. n. 448/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte