Sentenza 168/2021 (ECLI:IT:COST:2021:168)
Massima numero 44191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/06/2021; Decisione del
24/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Sanità pubblica - Misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese - Affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture da parte del commissario ad acta - Possibilità di avvalersi unicamente dei mezzi di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip spa ovvero, previa convenzione, da centrali di committenza delle Regioni limitrofe o dalla centrale di committenza della Regione Calabria - Ricorso della Regione Calabria - Lamentato difetto di copertura finanziaria, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione delle competenze regionali nelle materie del coordinamento della finanza pubblica e dell'organizzazione degli uffici, della funzione legislativa riservata al Consiglio regionale - Carattere oscuro, contraddittorio, generico ed assertivo delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese - Affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture da parte del commissario ad acta - Possibilità di avvalersi unicamente dei mezzi di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip spa ovvero, previa convenzione, da centrali di committenza delle Regioni limitrofe o dalla centrale di committenza della Regione Calabria - Ricorso della Regione Calabria - Lamentato difetto di copertura finanziaria, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione delle competenze regionali nelle materie del coordinamento della finanza pubblica e dell'organizzazione degli uffici, della funzione legislativa riservata al Consiglio regionale - Carattere oscuro, contraddittorio, generico ed assertivo delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, 119 e 121 Cost., dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito che, nell'ambito delle misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese, prevede la possibilità per il commissario ad acta di avvalersi dei mezzi di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla Consip spa ovvero, previa convenzione, da centrali di committenza delle Regioni limitrofe o dalla centrale di committenza della Regione Calabria. Le censure sono oscure e contraddittorie, nonché generiche ed assertive, e la lacuna motivazionale porta, altresì, a ritenere del tutto insufficiente anche la dimostrazione della ridondanza sulle competenze regionali ritenute lese.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, 119 e 121 Cost., dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito che, nell'ambito delle misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese, prevede la possibilità per il commissario ad acta di avvalersi dei mezzi di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla Consip spa ovvero, previa convenzione, da centrali di committenza delle Regioni limitrofe o dalla centrale di committenza della Regione Calabria. Le censure sono oscure e contraddittorie, nonché generiche ed assertive, e la lacuna motivazionale porta, altresì, a ritenere del tutto insufficiente anche la dimostrazione della ridondanza sulle competenze regionali ritenute lese.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/11/2020
n. 150
art. 3
co. 1
legge
30/12/2020
n. 181
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte