Sentenza 454/1991 (ECLI:IT:COST:1991:454)
Massima numero 17719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 454/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DI ENTE NON PARTE NEL GIUDIZIO A QUO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.
SENT. 454/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DI ENTE NON PARTE NEL GIUDIZIO A QUO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale l'intervento di un ente (come, nella specie, l'Associazione cacciatori della Provincia di Trento) che, oltre ad aver presentato fuori termine il proprio atto di costituzione, non risulti essere parte nel processo di provenienza, va senz'altro dichiarato inammissibile.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale l'intervento di un ente (come, nella specie, l'Associazione cacciatori della Provincia di Trento) che, oltre ad aver presentato fuori termine il proprio atto di costituzione, non risulti essere parte nel processo di provenienza, va senz'altro dichiarato inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte