Sentenza 454/1991 (ECLI:IT:COST:1991:454)
Massima numero 17721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 454/91 C. REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - CACCIA - GESTIONE DELLE RISERVE NEL TERRITORIO REGIONALE - AFFIDAMENTO ALLE SEZIONI PROVINCIALI DI TRENTO E DI BOLZANO DELLA FEDERAZIONE DELLA CACCIA - PARTECIPAZIONE, ALLE ASSEMBLEE E AI CONSIGLI DI TALI SEZIONI, DELLE ASSOCIAZIONI DI CACCIATORI - CONDIZIONI E MODALITA' - PERMESSO ANNUALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA RISERVA - CONDIZIONI E MODALITA' - DENUNCIATA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLE COMPETENZE REGIONALI - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 454/91 C. REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - CACCIA - GESTIONE DELLE RISERVE NEL TERRITORIO REGIONALE - AFFIDAMENTO ALLE SEZIONI PROVINCIALI DI TRENTO E DI BOLZANO DELLA FEDERAZIONE DELLA CACCIA - PARTECIPAZIONE, ALLE ASSEMBLEE E AI CONSIGLI DI TALI SEZIONI, DELLE ASSOCIAZIONI DI CACCIATORI - CONDIZIONI E MODALITA' - PERMESSO ANNUALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA RISERVA - CONDIZIONI E MODALITA' - DENUNCIATA ESORBITANZA DAI LIMITI DELLE COMPETENZE REGIONALI - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Per le sue connotazioni formali e sostanziali il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino Alto-Adige, 13 agosto 1965, n. 129, adottato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, si caratterizza come atto regolamentare della Giunta regionale, e pertanto le disposizioni di esso, in quanto sprovviste di forza di legge, sono inidonee a formare oggetto del giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, sollevata per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 Cost., in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 Stat. spec. Trentino Alto-Adige).
Per le sue connotazioni formali e sostanziali il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino Alto-Adige, 13 agosto 1965, n. 129, adottato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, si caratterizza come atto regolamentare della Giunta regionale, e pertanto le disposizioni di esso, in quanto sprovviste di forza di legge, sono inidonee a formare oggetto del giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, sollevata per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 Cost., in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 Stat. spec. Trentino Alto-Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 18
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 105
Altri parametri e norme interposte