Sentenza 454/1991 (ECLI:IT:COST:1991:454)
Massima numero 17724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 454/91 F. CACCIA - LEGGE QUADRO SULLA CACCIA - DISPOSIZIONE CONCERNENTE IL "TESSERINO VENATORIO" GRATUITO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE - ESCLUSIONE - PREVISIONE NELLA STESSA LEGGE QUADRO DI CONTRIBUTI FINANZIARI A CARICO DI CACCIATORI - RIFERIMENTO A NORME DI REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE.
SENT. 454/91 F. CACCIA - LEGGE QUADRO SULLA CACCIA - DISPOSIZIONE CONCERNENTE IL "TESSERINO VENATORIO" GRATUITO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE - ESCLUSIONE - PREVISIONE NELLA STESSA LEGGE QUADRO DI CONTRIBUTI FINANZIARI A CARICO DI CACCIATORI - RIFERIMENTO A NORME DI REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE.
Testo
Non ha valore di norma fondamentale, esclusiva di qualsivoglia diversa disciplina delle Province autonome, l'art. 8, ultimo comma, della legge quadro sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968, dove si regola il rilascio del c.d. "tesserino venatorio" gratuito. Anche nella legge quadro, peraltro (ved. art. 15, secondo, terzo e quarto comma) risulta prevista la possibilita' di un contributo finanziario a carico dei cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nei territori affidati alla gestione sociale delle associazioni venatorie o di altre strutture associative. (Principi affermati in relazione alla disposizione, - peraltro non compresa, secondo massima C, nell'oggetto del giudizio - dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino Alto-Adige, in virtu' della quale il cacciatore, per l'esercizio della caccia nei territori inclusi nella riserva provinciale, deve munirsi anche di un permesso annuale rilasciato a titolo oneroso.) - Riguardo agli oneri connessi ai tesserini di autorizzazione rilasciati dai comitati provinciali della caccia: S. n. 148/1979.
Non ha valore di norma fondamentale, esclusiva di qualsivoglia diversa disciplina delle Province autonome, l'art. 8, ultimo comma, della legge quadro sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968, dove si regola il rilascio del c.d. "tesserino venatorio" gratuito. Anche nella legge quadro, peraltro (ved. art. 15, secondo, terzo e quarto comma) risulta prevista la possibilita' di un contributo finanziario a carico dei cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nei territori affidati alla gestione sociale delle associazioni venatorie o di altre strutture associative. (Principi affermati in relazione alla disposizione, - peraltro non compresa, secondo massima C, nell'oggetto del giudizio - dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino Alto-Adige, in virtu' della quale il cacciatore, per l'esercizio della caccia nei territori inclusi nella riserva provinciale, deve munirsi anche di un permesso annuale rilasciato a titolo oneroso.) - Riguardo agli oneri connessi ai tesserini di autorizzazione rilasciati dai comitati provinciali della caccia: S. n. 148/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte