Sentenza 454/1991 (ECLI:IT:COST:1991:454)
Massima numero 17725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 454/91 G. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - CACCIA - COSTITUZIONE IN RISERVA DI CACCIA DELL'INTERO TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DELLA FEDERCACCIA - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA' E CON LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 454/91 G. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - CACCIA - COSTITUZIONE IN RISERVA DI CACCIA DELL'INTERO TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DELLA FEDERCACCIA - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA' E CON LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La Federazione nazionale della caccia opera, attraverso le sue sezioni provinciali, come concessionaria "ex lege" della Provincia, con vincolo della gestione della riserva a vantaggio di tutti i cacciatori iscritti e non iscritti, si' che l'aver affidato alle sezioni provinciali della stessa la gestione dell'intero territorio delle Province di Trento e Bolzano costituito in riserva di caccia, non si pone in contrasto con i principi d'uguaglianza e imparzialita' per essere la Federcaccia l'associazione maggiormente rappresentativa; ne' sussiste una violazione della liberta' di associazione poiche' la sezione, nella sua veste di concessionaria "ex lege", e' tenuta ad operare a vantaggio di tutti i cacciatori, iscritti e non iscritti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, legge Regione Trentino Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 97 Cost.).
La Federazione nazionale della caccia opera, attraverso le sue sezioni provinciali, come concessionaria "ex lege" della Provincia, con vincolo della gestione della riserva a vantaggio di tutti i cacciatori iscritti e non iscritti, si' che l'aver affidato alle sezioni provinciali della stessa la gestione dell'intero territorio delle Province di Trento e Bolzano costituito in riserva di caccia, non si pone in contrasto con i principi d'uguaglianza e imparzialita' per essere la Federcaccia l'associazione maggiormente rappresentativa; ne' sussiste una violazione della liberta' di associazione poiche' la sezione, nella sua veste di concessionaria "ex lege", e' tenuta ad operare a vantaggio di tutti i cacciatori, iscritti e non iscritti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, legge Regione Trentino Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte