Ordinanza 456/1991 (ECLI:IT:COST:1991:456)
Massima numero 17702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  04/12/1991;  Decisione del  04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 456/91. REGIONE EMILIA ROMAGNA - INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - SCARICHI DI LIQUAMI IN ACQUE SUPERFICIALI - ESCLUSIONE DALL'AMBITO DELLA FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTE DI CUI ALL'ART. 21 L. STATALE N. 319/1976, DELLO SCARICO DI LIQUAMI NON PRECEDUTO DA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E/O ECCEDENTE I LIMITI TABELLARI NELL'IPOTESI IN CUI PROVENGA DA IMPRESE AGRICOLE - PROSPETTATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e per la mancanza di qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, il che non rende possibile verificare l'eventuale applicabilita' di precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia. - In materia di inquinamento: S. n. 43/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte