Sentenza 168/2021 (ECLI:IT:COST:2021:168)
Massima numero 44192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/06/2021; Decisione del
24/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Sanità pubblica - Contingente di personale a supporto del Commissario ad acta per il rilancio della sanità calabrese - Fissazione di un limite minimo, anziché massimo, di 25 unità proveniente dai ruoli regionali o da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale - Possibilità, per far fronte al prevalente fabbisogno della struttura commissariale, che provveda lo Stato - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Contingente di personale a supporto del Commissario ad acta per il rilancio della sanità calabrese - Fissazione di un limite minimo, anziché massimo, di 25 unità proveniente dai ruoli regionali o da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale - Possibilità, per far fronte al prevalente fabbisogno della struttura commissariale, che provveda lo Stato - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, che non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale per il rilancio della sanità calabrese provveda direttamente lo Stato e che, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di 25 unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo». La partecipazione della Regione al percorso di risanamento risulta assicurata dal confronto con lo Stato in sede di verifica dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e peraltro il principio di leale collaborazione non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, che non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale per il rilancio della sanità calabrese provveda direttamente lo Stato e che, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di 25 unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo». La partecipazione della Regione al percorso di risanamento risulta assicurata dal confronto con lo Stato in sede di verifica dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e peraltro il principio di leale collaborazione non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/11/2020
n. 150
art. 1
co. 2
legge
30/12/2020
n. 181
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte