Sentenza 464/1991 (ECLI:IT:COST:1991:464)
Massima numero 17911
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  04/12/1991;  Decisione del  04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17913  17914  17915


Titolo
SENT. 464/91 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - CENSURE FORMULATE SENZA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Anche nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni vanno dichiarate inammissibili le censure formulate dall'ente ricorrente senza che a sostegno sia addotta alcuna motivazione. (Principio ribadito riguardo alla impugnativa, in ricorso della Regione Toscana, della disposizione dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 - secondo la quale la vigilanza sull'area dichiarata zona umida di "Diaccia Botrona", nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, e' affidata al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e alle altre forze di Polizia - e riguardo alla censura di violazione dell'art. 97 Cost., avanzata a sua volta nei confronti, oltre che dell'art. 5, degli artt. 2 e 3 del decreto suddetto: sui quali ultimi, per altri profili, v. massime B e C). - Riguardo al principio su enunciato, da ultimo: S. nn. 372/1989 e 343/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte