Sentenza 464/1991 (ECLI:IT:COST:1991:464)
Massima numero 17914
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 464/91 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DICHIARAZIONE D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE, AGLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR, DELLA ZONA UMIDA "DIACCIA BOTRONA" IN COMUNI DI GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - IMPEGNO PER ACCORDI DA PRENDERE CON LA REGIONE TOSCANA QUANDO LA PREVISTA AREA PROTETTA SARA' STATA ISTITUITA - INIDONEITA' A LEDERE LE COMPETENZE DELLA REGIONE TOSCANA - INAMMISSIBILITA', IN PARTE QUA, DEL RICORSO DELLA REGIONE.
SENT. 464/91 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DICHIARAZIONE D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE, AGLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR, DELLA ZONA UMIDA "DIACCIA BOTRONA" IN COMUNI DI GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - IMPEGNO PER ACCORDI DA PRENDERE CON LA REGIONE TOSCANA QUANDO LA PREVISTA AREA PROTETTA SARA' STATA ISTITUITA - INIDONEITA' A LEDERE LE COMPETENZE DELLA REGIONE TOSCANA - INAMMISSIBILITA', IN PARTE QUA, DEL RICORSO DELLA REGIONE.
Testo
Non e' idoneo a ledere le attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Regione Toscana, l'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (concernente la dichiarazione d'importanza internazionale, agli effetti della Convenzione di Ramsar, della zona umida "Diaccia Botrona" nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia). Tale articolo, infatti, si limita ad impegnare il Ministro dell'ambiente ad attivarsi per prendere con la Regione Toscana gli accordi richiesti dalle leggi vigenti, una volta che sul territorio della suddetta zona umida e sulla circostante area di rispetto sara' stata istituita la prevista riserva naturale. (Inammissibilita', in relazione all'art. 3 del su indicato decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991, del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 settembre 1977, n. 616, e dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Non e' idoneo a ledere le attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Regione Toscana, l'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (concernente la dichiarazione d'importanza internazionale, agli effetti della Convenzione di Ramsar, della zona umida "Diaccia Botrona" nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia). Tale articolo, infatti, si limita ad impegnare il Ministro dell'ambiente ad attivarsi per prendere con la Regione Toscana gli accordi richiesti dalle leggi vigenti, una volta che sul territorio della suddetta zona umida e sulla circostante area di rispetto sara' stata istituita la prevista riserva naturale. (Inammissibilita', in relazione all'art. 3 del su indicato decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991, del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 settembre 1977, n. 616, e dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/09/1977
n. 616
art. 83
co. 4
legge 08/07/1986
n. 349
art. 5