Sentenza 168/2021 (ECLI:IT:COST:2021:168)
Massima numero 44193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/06/2021; Decisione del
24/06/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Sanità pubblica - Contributo di solidarietà per il rilancio della sanità calabrese - Condizioni per l'erogazione - Presentazione e approvazione, da parte del Commissario ad acta, del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro anche per il periodo 2022-2023 - Possibilità, in aggiunta, che la Regione approvi il nuovo piano di rientro - Omessa previsione - Irragionevolezza, violazione del principio dell'equilibrio del bilancio regionale e delle competenze regionali nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Sanità pubblica - Contributo di solidarietà per il rilancio della sanità calabrese - Condizioni per l'erogazione - Presentazione e approvazione, da parte del Commissario ad acta, del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro anche per il periodo 2022-2023 - Possibilità, in aggiunta, che la Regione approvi il nuovo piano di rientro - Omessa previsione - Irragionevolezza, violazione del principio dell'equilibrio del bilancio regionale e delle competenze regionali nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in riferimento alle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui, nel disciplinare le condizioni per l'erogazione del contributo di solidarietà per il rilancio della sanità calabrese, non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione, da parte del Commissario ad acta, del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l'approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009. L'approvazione di un nuovo piano di rientro e l'approvazione del programma operativo di prosecuzione del commissariamento costituiscono fattispecie equiparabili, poiché entrambi devono contenere misure atte a garantire sia l'erogazione dei LEA, sia l'equilibrio di bilancio sanitario e, se ritenuto adeguato e approvato dal Consiglio dei ministri, è immediatamente efficace, esecutivo e vincolante per la Regione. È dunque irragionevole nonché lesivo delle evocate competenze regionali e del principio dell'equilibrio del bilancio costringere l'autonomia regionale fino a tutto il 2023 al solo proseguimento della soggezione al potere sostitutivo statale, escludendo quindi l'ipotesi che questa possa recuperare il ruolo che le è proprio. (Precedente citato: sentenza n. 233 del 2019).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in riferimento alle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui, nel disciplinare le condizioni per l'erogazione del contributo di solidarietà per il rilancio della sanità calabrese, non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione, da parte del Commissario ad acta, del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l'approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009. L'approvazione di un nuovo piano di rientro e l'approvazione del programma operativo di prosecuzione del commissariamento costituiscono fattispecie equiparabili, poiché entrambi devono contenere misure atte a garantire sia l'erogazione dei LEA, sia l'equilibrio di bilancio sanitario e, se ritenuto adeguato e approvato dal Consiglio dei ministri, è immediatamente efficace, esecutivo e vincolante per la Regione. È dunque irragionevole nonché lesivo delle evocate competenze regionali e del principio dell'equilibrio del bilancio costringere l'autonomia regionale fino a tutto il 2023 al solo proseguimento della soggezione al potere sostitutivo statale, escludendo quindi l'ipotesi che questa possa recuperare il ruolo che le è proprio. (Precedente citato: sentenza n. 233 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/11/2020
n. 150
art. 6
co. 2
legge
30/12/2020
n. 181
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte