Sentenza 464/1991 (ECLI:IT:COST:1991:464)
Massima numero 17915
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 464/91 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DICHIARAZIONE D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE, AGLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR, DELLA ZONA UMIDA "DIACCIA BOTRONA" IN COMUNI DI GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - ADOZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, FINO ALL'ISTITUZIONE DELLA PREVISTA AREA PROTETTA, DI MISURE DI SALVAGUARDIA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, SU RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA, DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON SPETTANZA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE DEL POTERE IN CONTESTAZIONE, IN QUANTO ESERCITATO SENZA PREVIA RICHIESTA DEL PARERE DELLA REGIONE.
SENT. 464/91 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DICHIARAZIONE D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE, AGLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR, DELLA ZONA UMIDA "DIACCIA BOTRONA" IN COMUNI DI GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - ADOZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, FINO ALL'ISTITUZIONE DELLA PREVISTA AREA PROTETTA, DI MISURE DI SALVAGUARDIA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, SU RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA, DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON SPETTANZA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE DEL POTERE IN CONTESTAZIONE, IN QUANTO ESERCITATO SENZA PREVIA RICHIESTA DEL PARERE DELLA REGIONE.
Testo
Il raccordo previsto dall'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, in base al quale il Ministro dell'ambiente puo' adottare misure di salvaguardia, nelle aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali di importanza nazionale o internazionale, "sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso", costituisce l'attuazione del principio costituzionale di cooperazione che presiede ad ogni ipotesi in cui l'esercizio di competenze spettanti allo Stato comporta interferenze con l'esercizio di attribuzioni costituzionalmente affidate alle regioni. E' dunque in contrasto con tale principio la disposizione dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (concernente la dichiarazione d'importanza internazionale, agli effetti della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, della zona umida di "Diaccia Botrona", nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia) che al riguardo prevede l'applicazione di misure di salvaguardia, indicate in allegato, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, senza subordinarla al parere obbligatorio della Regione Toscana. E' infatti indubbio, nel caso, che tali misure incidano su materie (come l'agricoltura e le foreste, la caccia e pesca, la viabilita', l'urbanistica, il turismo) che gli artt. 117 e 118 Cost. attribuiscono alle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto ordinario. Va pertanto dichiarato, in accoglimento del ricorso della Regione Toscana, che non spetta al Ministro dell'ambiente adottare, ai sensi del su indicato art. 4 del decreto 6 febbraio 1991, senza aver prima interpellato la Regione, le misure di salvaguardia in questione, con conseguente annullamento dello stesso art. 4.
Il raccordo previsto dall'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, in base al quale il Ministro dell'ambiente puo' adottare misure di salvaguardia, nelle aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali di importanza nazionale o internazionale, "sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso", costituisce l'attuazione del principio costituzionale di cooperazione che presiede ad ogni ipotesi in cui l'esercizio di competenze spettanti allo Stato comporta interferenze con l'esercizio di attribuzioni costituzionalmente affidate alle regioni. E' dunque in contrasto con tale principio la disposizione dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (concernente la dichiarazione d'importanza internazionale, agli effetti della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, della zona umida di "Diaccia Botrona", nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia) che al riguardo prevede l'applicazione di misure di salvaguardia, indicate in allegato, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, senza subordinarla al parere obbligatorio della Regione Toscana. E' infatti indubbio, nel caso, che tali misure incidano su materie (come l'agricoltura e le foreste, la caccia e pesca, la viabilita', l'urbanistica, il turismo) che gli artt. 117 e 118 Cost. attribuiscono alle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto ordinario. Va pertanto dichiarato, in accoglimento del ricorso della Regione Toscana, che non spetta al Ministro dell'ambiente adottare, ai sensi del su indicato art. 4 del decreto 6 febbraio 1991, senza aver prima interpellato la Regione, le misure di salvaguardia in questione, con conseguente annullamento dello stesso art. 4.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte