Sentenza 465/1991 (ECLI:IT:COST:1991:465)
Massima numero 17892
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
SENT. 465/91 A. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTESTA' NORMATIVA IN MATERIA - COMPETENZE STATALI E REGIONALI - RIPARTIZIONE - CRITERI.
SENT. 465/91 A. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - POTESTA' NORMATIVA IN MATERIA - COMPETENZE STATALI E REGIONALI - RIPARTIZIONE - CRITERI.
Testo
Se e' vero che il procedimento amministrativo non coincide con uno specifico ambito materiale di competenza, in quanto modo di esercizio delle diverse competenze, e' anche vero che la disciplina dei vari procedimenti dovra' essere affidata a fonti statali o a fonti regionali, a seconda che gli stessi attengano all'esercizio di competenze materiali proprie dello Stato o delle Regioni. E questo tanto piu' ove si consideri la connessione naturale esistente tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione, connessione che conduce a individuare nella regolamentazione ad opera della Regione dei procedimenti amministrativi di propria spettanza un corollario della competenza regionale, richiamata nell'art. 117 della Costituzione, concernente l'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle Regioni".
Se e' vero che il procedimento amministrativo non coincide con uno specifico ambito materiale di competenza, in quanto modo di esercizio delle diverse competenze, e' anche vero che la disciplina dei vari procedimenti dovra' essere affidata a fonti statali o a fonti regionali, a seconda che gli stessi attengano all'esercizio di competenze materiali proprie dello Stato o delle Regioni. E questo tanto piu' ove si consideri la connessione naturale esistente tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione, connessione che conduce a individuare nella regolamentazione ad opera della Regione dei procedimenti amministrativi di propria spettanza un corollario della competenza regionale, richiamata nell'art. 117 della Costituzione, concernente l'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle Regioni".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte