Sentenza 465/1991 (ECLI:IT:COST:1991:465)
Massima numero 17893
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  04/12/1991;  Decisione del  04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17892  17894


Titolo
SENT. 465/91 B. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA - REGOLAMENTI GOVERNATIVI PREVISTI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI "DENUNCIA PREVENTIVA" E DI "SILENZIO-ASSENSO" - POSSIBILITA' DI EMANARLI IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
Per la naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e Regioni desumibile dall'art. 117 Cost. (v. massima A) e altresi' per quanto in particolare dispongono l'art. 29 della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, riguardo alla competenza delle Regioni in materia, e l'art. 17, primo comma, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, circa i limiti della potesta' regolamentare statale, deve ritenersi che i regolamenti governativi previsti dagli artt. 19 e 20 della stessa legge n. 241 del 1990, per la individuazione - nell'ambito di procedimenti dove l'attivita' dei privati risulti subordinata ad atti di consenso dell'autorita' amministrativa - dei casi di applicazione della "denuncia preventiva" e del "silenzio-assenso", non siano legittimati a disciplinare le materie di spettanza regionale e, conseguentemente, neppure i procedimenti amministrativi attinenti a tali materie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte