Ordinanza 466/1991 (ECLI:IT:COST:1991:466)
Massima numero 17823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  04/12/1991;  Decisione del  04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17826  17829  17834  17841


Titolo
ORD. 466/91 A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI - NOTIZIE DI REATO PERVENUTE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA ENTRO IL 31 MAGGIO 1990 - PROROGA DI DIRITTO (D.LGS. 7 DICEMBRE 1990 N. 369) DI DODICI MESI - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - INCONFERENTE RICHIAMO DELLA DIRETTIVA N. 48 DELLA STESSA - RAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La direttiva n. 48 della legge di delega, che prevede il potere dovere del giudice di concedere, a richiesta del p.m. e sentite le altre parti, proroghe del termine per la conclusione delle indagini preliminari non superiori a sei mesi, nonche' l'obbligo per il p.m. di concludere comunque dette indagini nei 18 mesi dalla registrazione della 'notitia criminis', riguarda la disciplina ordinaria del codice di procedura penale e non pone ostacoli alla possibilita' di prevedere, nella disciplina transitoria, proroghe di diritto dei suddetti termini, se cio' risponda alle esigenze, il cui apprezzamento rientra nella discrezionalita' del legislatore, del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, ne' e' violato il limite della ragionevolezza, quando, come nel caso, la deroga sia di breve durata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla direttiva 48 della l. 16 febbraio 1987, n. 81).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 0  dir. 48