Ordinanza 466/1991 (ECLI:IT:COST:1991:466)
Massima numero 17829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  04/12/1991;  Decisione del  04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17823  17826  17834  17841


Titolo
ORD. 466/91 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI - NOTIZIE DI REATO PERVENUTE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA ENTRO IL 31 MAGGIO 1990 - PROROGA DI DIRITTO (D.LGS. 7 DICEMBRE 1990, N. 369) DI DODICI MESI - MANCATA PREVISIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DELLE PARTI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - PROVVEDIMENTO GENERALE GIUSTIFICATO DA ESIGENZE TRANSITORIE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' violato il diritto della difesa per il fatto che, diversamente da quanto stabilito nell'ordinaria disciplina del nuovo processo penale relativamente alle proroghe concedibili 'ope iudicis', il prolungamento disposto 'ope legis' dalla disciplina transitoria non consenta la previa audizione delle parti. Cio' perche', mentre quest'ultima proroga opera di diritto per tutti i processi instaurati in uno stesso limitato periodo, l'altra, in tanto esige il rispetto della regola del contraddittorio, in quanto e' disposta su richiesta del pubblico ministero per le esigenze proprie di un determinato processo ed in virtu' di un provvedimento del giudice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1987, n. 271, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, sollevata in riferimento all'art. 24, in relazione all'art. 3, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte