Ordinanza 466/1991 (ECLI:IT:COST:1991:466)
Massima numero 17834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
04/12/1991; Decisione del
04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Titolo
ORD. 466/91 D. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI - NOTIZIE DI REATO PERVENUTE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA ENTRO IL 31 MAGGIO 1990 - PROROGA DI DIRITTO (D.LGS. 7 DICEMBRE 1990, N. 369) DI DODICI MESI - LAMENTATA DIVERSITA' DEL 'DIES A QUO' PER LA DECORRENZA DEL TERMINE PROROGATO DI DIRITTO RISPETTO A QUELLO PROROGATO 'EX IUDICE' (DATA DELLA REGISTRAZIONE) - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' - INSUSSISTENZA - INCONFERENZA DEL RICHIAMO AI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - TRANSITORIETA' DEL FENOMENO - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 466/91 D. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI - NOTIZIE DI REATO PERVENUTE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA ENTRO IL 31 MAGGIO 1990 - PROROGA DI DIRITTO (D.LGS. 7 DICEMBRE 1990, N. 369) DI DODICI MESI - LAMENTATA DIVERSITA' DEL 'DIES A QUO' PER LA DECORRENZA DEL TERMINE PROROGATO DI DIRITTO RISPETTO A QUELLO PROROGATO 'EX IUDICE' (DATA DELLA REGISTRAZIONE) - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' - INSUSSISTENZA - INCONFERENZA DEL RICHIAMO AI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - TRANSITORIETA' DEL FENOMENO - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' ingiustificata la scelta del legislatore di far decorrere il termine, di cui l'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) prevede la proroga, dalla data nella quale la notizia di reato e' pervenuta negli uffici della Procura della Repubblica, in quanto non e' pertinente (v. massime A, B), relativamente alla disciplina transitoria, il richiamo ai principi e ai criteri dettati dalla legge di delega per la disciplina ordinaria (secondo la quale, ad avviso del giudice 'a quo', il termine dovrebbe farsi decorrere dalla data della registrazione del nome dell'inquisito) rispondendo la prima ad esigenze connesse alla transitorieta' del fenomeno che giustificano la diversa individuazione del momento di decorrenza del termine, rispetto a quello della disciplina ordinaria; ne' vi e' motivo alcuno che induca a ritenere in se' irragionevole la norma in questione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.).
Non e' ingiustificata la scelta del legislatore di far decorrere il termine, di cui l'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369) prevede la proroga, dalla data nella quale la notizia di reato e' pervenuta negli uffici della Procura della Repubblica, in quanto non e' pertinente (v. massime A, B), relativamente alla disciplina transitoria, il richiamo ai principi e ai criteri dettati dalla legge di delega per la disciplina ordinaria (secondo la quale, ad avviso del giudice 'a quo', il termine dovrebbe farsi decorrere dalla data della registrazione del nome dell'inquisito) rispondendo la prima ad esigenze connesse alla transitorieta' del fenomeno che giustificano la diversa individuazione del momento di decorrenza del termine, rispetto a quello della disciplina ordinaria; ne' vi e' motivo alcuno che induca a ritenere in se' irragionevole la norma in questione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte