Ordinanza 466/1991 (ECLI:IT:COST:1991:466)
Massima numero 17841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  04/12/1991;  Decisione del  04/12/1991
Deposito del 13/12/1991; Pubblicazione in G. U. 18/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17823  17826  17829  17834


Titolo
ORD. 466/91 E. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI - NOTIZIE DI REATO PERVENUTE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA ENTRO IL 31 MAGGIO 1990 - PROROGA DI DIRITTO (D.LGS. 7 DICEMBRE 1990, N. 369) DI DODICI MESI - CONTESTATA NATURA DI "NORMA TRANSITORIA" IN QUANTO APPLICABILE ANCHE A PROCEDIMENTI SORTI SOTTO LA VIGENZA DEL NUOVO CODICE - RAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE DI DEROGHE, PURCHE' TEMPORANEE, NELLA FASE DI AVVIO DEL NUOVO CODICE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non e' censurabile che, allo scopo di assicurare una opportuna gradualita' nella fase del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, siano state previste alcune deroghe temporanee - non contrastanti con le linee di fondo della disciplina ordinaria e con il diritto di difesa costituzionalmente garantito - anche per procedimenti sorti nel periodo iniziale della entrata in vigore del nuovo rito, coinvolti, come quelli sorti in precedenza, nella eccezionale situazione di difficolta' organizzative degli uffici giudiziari, inevitabilmente connesse alla fase di avvio del nuovo codice; deroghe, in se' giustificate dalla transitorieta' del fenomeno e, purche' aventi breve durata. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte