Sentenza 467/1991 (ECLI:IT:COST:1991:467)
Massima numero 17728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Titolo
SENT. 467/91 C. OBIEZIONE DI COSCIENZA - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA MANIFESTATO DOPO AVERLO ASSUNTO - INAPPLICABILITA' IN TALE IPOTESI, DELL'ESONERO DAL SERVIZIO A PENA ESPIATA PREVISTO SOLO OVE IL RIFIUTO DEL SERVIZIO SIA MANIFESTATO PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLO STESSO - IRRAZIONALITA'.
SENT. 467/91 C. OBIEZIONE DI COSCIENZA - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA MANIFESTATO DOPO AVERLO ASSUNTO - INAPPLICABILITA' IN TALE IPOTESI, DELL'ESONERO DAL SERVIZIO A PENA ESPIATA PREVISTO SOLO OVE IL RIFIUTO DEL SERVIZIO SIA MANIFESTATO PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLO STESSO - IRRAZIONALITA'.
Testo
La disparita' di trattamento fra obiettori di coscienza che, senza aderire alla possibilita' della prestazione di servizi alternativi, rifiutino il servizio militare prima di, o dopo, averlo assunto, posta in essere, dall'art. 8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per la mancata estensione ai secondi dell'esonero - previsto per i primi dopo che la pena inflitta per il rifiuto sia stata espiata - dall'ulteriore prestazione del servizio militare, e' palesemente irrazionale, sia perche' introduce un discrimine all'interno di una disciplina comportante a livello di norme costituzionali (artt. 19 e 21, da una parte, e 52, dall'altra) un medesimo bilanciamento di valori, sia perche' non puo' costituire un valido criterio di discrimine il momento in cui l'obiezione viene manifestata, momento che, salva sempre la prova contraria, si deve presumere coincidente con il tempo della maturazione di un profondo e imprescindibile convincimento religioso (ovvero morale e filosofico). - Sulla non irragionevolezza dell'altra (fondamentale) distinzione operata dal legislatore riguardo al rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, a seconda che sia accompagnato, o no, dall'adesione alle possibilita' di prestazioni di servizi civili o militari alternativi, e della conseguente esclusione dal campo dell'illecito penale, della prima, e non, invece, della seconda ipotesi: S. n. 409/1989.
La disparita' di trattamento fra obiettori di coscienza che, senza aderire alla possibilita' della prestazione di servizi alternativi, rifiutino il servizio militare prima di, o dopo, averlo assunto, posta in essere, dall'art. 8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per la mancata estensione ai secondi dell'esonero - previsto per i primi dopo che la pena inflitta per il rifiuto sia stata espiata - dall'ulteriore prestazione del servizio militare, e' palesemente irrazionale, sia perche' introduce un discrimine all'interno di una disciplina comportante a livello di norme costituzionali (artt. 19 e 21, da una parte, e 52, dall'altra) un medesimo bilanciamento di valori, sia perche' non puo' costituire un valido criterio di discrimine il momento in cui l'obiezione viene manifestata, momento che, salva sempre la prova contraria, si deve presumere coincidente con il tempo della maturazione di un profondo e imprescindibile convincimento religioso (ovvero morale e filosofico). - Sulla non irragionevolezza dell'altra (fondamentale) distinzione operata dal legislatore riguardo al rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, a seconda che sia accompagnato, o no, dall'adesione alle possibilita' di prestazioni di servizi civili o militari alternativi, e della conseguente esclusione dal campo dell'illecito penale, della prima, e non, invece, della seconda ipotesi: S. n. 409/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte