Sentenza 467/1991 (ECLI:IT:COST:1991:467)
Massima numero 17772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Titolo
SENT. 467/91 D. OBIEZIONE DI COSCIENZA - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA MANIFESTATO DOPO AVERLO ASSUNTO - INAPPLICABILITA', IN TALE IPOTESI, DELL'ESONERO DAL SERVIZIO A PENA ESPIATA PREVISTO SOLO OVE IL RIFIUTO DEL SERVIZIO SIA MANIFESTATO PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLO STESSO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERTA' DI RELIGIONE E DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 467/91 D. OBIEZIONE DI COSCIENZA - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA MANIFESTATO DOPO AVERLO ASSUNTO - INAPPLICABILITA', IN TALE IPOTESI, DELL'ESONERO DAL SERVIZIO A PENA ESPIATA PREVISTO SOLO OVE IL RIFIUTO DEL SERVIZIO SIA MANIFESTATO PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLO STESSO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERTA' DI RELIGIONE E DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Per la riconosciuta violazione e dell'art. 19 (ved. massima B) e dell'art. 3 Cost. (ved. massima C) deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla stessa legge, rifiuta, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1, il servizio militare di leva dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione dal servizio militare, sempreche' la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.
Per la riconosciuta violazione e dell'art. 19 (ved. massima B) e dell'art. 3 Cost. (ved. massima C) deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla stessa legge, rifiuta, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1, il servizio militare di leva dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione dal servizio militare, sempreche' la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte