Sentenza 467/1991 (ECLI:IT:COST:1991:467)
Massima numero 17773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Titolo
SENT. 467/91 E. OBIEZIONE DI COSCIENZA - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA MANIFESTATO DOPO AVERLO ASSUNTO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO DIVERSO (MA MENO SEVERO) RISPETTO A QUELLO STABILITO PER L'IPOTESI DI RIFIUTO DEL SERVIZIO MANIFESTATA PRIMA DELL'INCORPORAZIONE - IRRAZIONALITA', NON PERO' ELIMINABILE CON UNA SENTENZA DELLA CORTE MA SOLO CON UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 467/91 E. OBIEZIONE DI COSCIENZA - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA MANIFESTATO DOPO AVERLO ASSUNTO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO DIVERSO (MA MENO SEVERO) RISPETTO A QUELLO STABILITO PER L'IPOTESI DI RIFIUTO DEL SERVIZIO MANIFESTATA PRIMA DELL'INCORPORAZIONE - IRRAZIONALITA', NON PERO' ELIMINABILE CON UNA SENTENZA DELLA CORTE MA SOLO CON UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Per gli stessi motivi per cui e' da ritenersi irrazionale (ved. massime C e D) sotto il profilo dell'esonero dal servizio militare a pena espiata, anche sotto il profilo della misura delle pene edittali, la disparita' di trattamento, ex art. 8, secondo e terzo comma legge 15 dicembre 1972, n. 772, riguardo al rifiuto, per motivi, di coscienza, del servizio militare, fra militari che, senza aderire alla possibilita' di servizi alternativi, abbiano dichiarato il rifiuto prima e militari che l'abbiano manifestato dopo averlo assunto, va ritenuta ingiustificata. Sotto tale profilo, pero' la denunciata disparita' - che, al contrario di quanto ritiene il giudice a quo, non opera necessariamente a danno dell'obiettore di coscienza che effettui il rifiuto dopo essere stato incorporato - non puo' essere eliminata dalla Corte ne' con una pronuncia di accoglimento, che nella prima delle suddette ipotesi potrebbe dar luogo ad un effetto peggiorativo delle sanzioni penali, ne' con una pronuncia demolitoria, con la quale si verrebbe a privare del tutto di sanzione comportamenti non illegittimamente inclusi (come gia' riconosciuto dalla Corte) nella sfera dell'illecito penale. E' quindi urgente, in materia, un intervento razionalizzatore del legislatore. (Inammissibilita'della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost.) - S. n. 409/1989 (v. massima D).
Per gli stessi motivi per cui e' da ritenersi irrazionale (ved. massime C e D) sotto il profilo dell'esonero dal servizio militare a pena espiata, anche sotto il profilo della misura delle pene edittali, la disparita' di trattamento, ex art. 8, secondo e terzo comma legge 15 dicembre 1972, n. 772, riguardo al rifiuto, per motivi, di coscienza, del servizio militare, fra militari che, senza aderire alla possibilita' di servizi alternativi, abbiano dichiarato il rifiuto prima e militari che l'abbiano manifestato dopo averlo assunto, va ritenuta ingiustificata. Sotto tale profilo, pero' la denunciata disparita' - che, al contrario di quanto ritiene il giudice a quo, non opera necessariamente a danno dell'obiettore di coscienza che effettui il rifiuto dopo essere stato incorporato - non puo' essere eliminata dalla Corte ne' con una pronuncia di accoglimento, che nella prima delle suddette ipotesi potrebbe dar luogo ad un effetto peggiorativo delle sanzioni penali, ne' con una pronuncia demolitoria, con la quale si verrebbe a privare del tutto di sanzione comportamenti non illegittimamente inclusi (come gia' riconosciuto dalla Corte) nella sfera dell'illecito penale. E' quindi urgente, in materia, un intervento razionalizzatore del legislatore. (Inammissibilita'della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost.) - S. n. 409/1989 (v. massima D).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte