Sentenza 468/1991 (ECLI:IT:COST:1991:468)
Massima numero 17709
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Titolo
SENT. 468/91 A. CONSIGLIO REGIONALE - PROCEDIMENTI LEGISLATIVI NON DEFINITIVAMENTE CONCLUSI A FINE LEGISLATURA - DECADENZA DI ESSI IN VIRTU' DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA' (SU CUI SI FONDANO I POTERI E L'AUTONOMIA DI CIASCUN CONSIGLIO) - POSSIBILITA', PER IL CONSIGLIO NEO ELETTO, DI UTILIZZARE IN PARTE, NELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA, IL LAVORO LEGISLATIVO SVOLTO IN QUELLA PRECEDENTE - CONDIZIONI E LIMITI - INCONDIZIONATA SALVEZZA DELL'ATTIVITA' GIA' EFFETTUATA - ESCLUSIONE - CONFORMITA' A TALI PRINCIPI DI NORME DI REGOLAMENTI CONSILIARI RIGUARDANTI LE PROPOSTE LEGISLATIVE.
SENT. 468/91 A. CONSIGLIO REGIONALE - PROCEDIMENTI LEGISLATIVI NON DEFINITIVAMENTE CONCLUSI A FINE LEGISLATURA - DECADENZA DI ESSI IN VIRTU' DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA' (SU CUI SI FONDANO I POTERI E L'AUTONOMIA DI CIASCUN CONSIGLIO) - POSSIBILITA', PER IL CONSIGLIO NEO ELETTO, DI UTILIZZARE IN PARTE, NELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA, IL LAVORO LEGISLATIVO SVOLTO IN QUELLA PRECEDENTE - CONDIZIONI E LIMITI - INCONDIZIONATA SALVEZZA DELL'ATTIVITA' GIA' EFFETTUATA - ESCLUSIONE - CONFORMITA' A TALI PRINCIPI DI NORME DI REGOLAMENTI CONSILIARI RIGUARDANTI LE PROPOSTE LEGISLATIVE.
Testo
Pur in assenza di espresse norme costituzionali in materia, il fondamentale principio di rappresentativita', connaturato alle Assemblee consiliari regionali in virtu' della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' verso la comunita' politica che ne ha eletto i componenti, comporta, per i procedimenti legislativi in itinere e quindi dipendenti, quanto al perfezionamento della loro fase deliberativa, da ulteriori decisioni dell'assemblea legislativa, che lo spirare del termine della legislatura produca senz'altro la loro decadenza. Anche se non preclude la possibilita' di disposizioni che permettano alle Assemblee elettive successive la parziale utilizzazione dei procedimenti incardinati nella Assemblea precedente, ma non definitivamente conclusi, il principio di rappresentativita' esige infatti che, ove si prescelga tale via, sia comunque salvaguardata la piena autonomia dell'Assemblea successiva attraverso la previsione di atti di riassunzione, di discussione e di votazione delle proposte di legge non definitivamente approvate nella precedente legislatura. Le stesse disposizioni di regolamenti interni di Consigli regionali, nelle quali e' espressamente previsto che le proposte di legge presentate in una legislatura non debbono considerarsi decadute al termine della stessa, lungi dallo stabilire l'incondizionata e completa salvezza del lavoro legislativo svolto dai Consigli regionali precedenti, comportano, semplicemente, che le proposte di legge non approvate nelle vecchie assemblee non abbisognano di una nuova iniziativa per essere discusse e votate nell'Assemblea successiva, ma sono automaticamente assegnate, all'inizio della nuova legislatura, alle commissioni consiliari competenti.
Pur in assenza di espresse norme costituzionali in materia, il fondamentale principio di rappresentativita', connaturato alle Assemblee consiliari regionali in virtu' della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' verso la comunita' politica che ne ha eletto i componenti, comporta, per i procedimenti legislativi in itinere e quindi dipendenti, quanto al perfezionamento della loro fase deliberativa, da ulteriori decisioni dell'assemblea legislativa, che lo spirare del termine della legislatura produca senz'altro la loro decadenza. Anche se non preclude la possibilita' di disposizioni che permettano alle Assemblee elettive successive la parziale utilizzazione dei procedimenti incardinati nella Assemblea precedente, ma non definitivamente conclusi, il principio di rappresentativita' esige infatti che, ove si prescelga tale via, sia comunque salvaguardata la piena autonomia dell'Assemblea successiva attraverso la previsione di atti di riassunzione, di discussione e di votazione delle proposte di legge non definitivamente approvate nella precedente legislatura. Le stesse disposizioni di regolamenti interni di Consigli regionali, nelle quali e' espressamente previsto che le proposte di legge presentate in una legislatura non debbono considerarsi decadute al termine della stessa, lungi dallo stabilire l'incondizionata e completa salvezza del lavoro legislativo svolto dai Consigli regionali precedenti, comportano, semplicemente, che le proposte di legge non approvate nelle vecchie assemblee non abbisognano di una nuova iniziativa per essere discusse e votate nell'Assemblea successiva, ma sono automaticamente assegnate, all'inizio della nuova legislatura, alle commissioni consiliari competenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte