Sentenza 468/1991 (ECLI:IT:COST:1991:468)
Massima numero 17710
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Titolo
SENT. 468/91 B. CONSIGLIO REGIONALE - DECADENZA, A FINE LEGISLATURA, DI PROCEDIMENTI LEGISLATIVI NON DEFINITIVAMENTE CONCLUSI - CONSEGUENZE - LEGGE REGIONALE APPROVATA E RINVIATA DAL GOVERNO IN PRECEDENTE LEGISLATURA - RIAPPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE NEO ELETTO, NELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA - NUOVO RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE RIGUARDANTE UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE MARCHE.
SENT. 468/91 B. CONSIGLIO REGIONALE - DECADENZA, A FINE LEGISLATURA, DI PROCEDIMENTI LEGISLATIVI NON DEFINITIVAMENTE CONCLUSI - CONSEGUENZE - LEGGE REGIONALE APPROVATA E RINVIATA DAL GOVERNO IN PRECEDENTE LEGISLATURA - RIAPPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE NEO ELETTO, NELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA - NUOVO RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE RIGUARDANTE UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE MARCHE.
Testo
La decadenza, in forza del principio di rappresentativita' (ved. massima A), dei procedimenti legislativi incardinati presso il Consiglio regionale, ma a fine legislatura non ancora definitivamente conclusi, comporta che una legge regionale gia' approvata dal Consiglio e rinviata dal Governo in prossimita' del termine della legislatura, e nuovamente approvata, a maggioranza assoluta, nella legislatura successiva, deve considerarsi come "nuova" e non qualificarsi come "riapprovata", ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost., cosicche' il Governo legittimamente puo' esercitare in ordine ad essa il potere di rinvio per il riesame. Spetta pertanto allo Stato, nel caso di specie, rinviare al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Marche (concernente il trattamento di fine servizio del personale degli Istituti autonomi Case Popolari) approvata dallo stesso Consiglio in data 26 febbraio 1991.
La decadenza, in forza del principio di rappresentativita' (ved. massima A), dei procedimenti legislativi incardinati presso il Consiglio regionale, ma a fine legislatura non ancora definitivamente conclusi, comporta che una legge regionale gia' approvata dal Consiglio e rinviata dal Governo in prossimita' del termine della legislatura, e nuovamente approvata, a maggioranza assoluta, nella legislatura successiva, deve considerarsi come "nuova" e non qualificarsi come "riapprovata", ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost., cosicche' il Governo legittimamente puo' esercitare in ordine ad essa il potere di rinvio per il riesame. Spetta pertanto allo Stato, nel caso di specie, rinviare al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Marche (concernente il trattamento di fine servizio del personale degli Istituti autonomi Case Popolari) approvata dallo stesso Consiglio in data 26 febbraio 1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 1
Altri parametri e norme interposte